Oggi parliamo di una grossa novità fiscale la “Cessione del Credito”, utile per tutti coloro che stanno pensando di effettuare un acquisto per rendere “energeticamente efficiente” la propria abitazione.
Con l’approvazione del “Decreto Crescita” (decreto legge n.34/2019) si sono finalmente definiti i regolamenti attuativi anche per gli interventi di riqualificazione energetica. Regolamenti confermati dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n.145).
Tra le molteplici novità vi è quella per il consumatore finale di poter cedere al fornitore del bene e/o servizio (che ad esempio, potrebbe essere l’installatore) il proprio diritto alla detrazione e convertirlo come sconto sull’ importo dovuto. Il fornitore potrà recuperare il credito in compensazione sulle tasse, oppure a sua volta, cederlo ai propri fornitori.
Un grande novità che a mio avviso, dovrebbe essere estesa su tutti i livelli commerciali.
Ecco l’articolo 10 del Decreto Crescita n. 34/19, integrato con le modifiche previste dalla bozza del 21/06/19 della Legge di conversione:
Art. 10. Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico
- All’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
- All’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies, è inserito il seguente:
«1-octies . Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate i riferimenti al Provvedimento del 31/07/2019, riportante le modalità attuative delle disposizioni sulla Cessione del Credito: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+2019+provvedimenti/provvedimento+31072019+-+eco+sisma+bonus+acquisti
Raffaele Tafuro