Legambiente risponde al Segretario Generale dell’Autorità portuale Tito Vespasiani

Alcuni giorni fa, giornalisti brindisini ci hanno chiesto di commentare considerazioni su Legambiente Brindisi e sul suo presidente fatte dal Segretario Generale dell’Autorità di sistema portuale del basso adriatico, Dott. Tito Vespasiani.

Ultimati gli impegni relativi al congresso regionale dell’associazione, rispondiamo alla nota e per correttezza, ne inviamo prioritariamente copia al Dott. Vespasiani, pur non avendo mai ricevuto la sua missiva: “ognuno ha il suo stile”.

Alla citazione di una frase del filosofo “Spinoza” utilizzata per giudicare l’associazione ed il suo presidente, rispondiamo ricordandone una dello stesso tenore di “Socrate”: “vero sapiente è chi sa di non sapere”. Il Dott. Vespasiani, con le sue affermazioni, dimostra di non sapere ciò che ha caratterizzato la storia di Legambiente, sia quando parla di effetto “nimby” e sia quando sentenzia che l’associazione vorrebbe svuotare il porto.

Non ci permettiamo di dire che è “falso” quanto dice il Dott. Vespasiani – le attività dell’associazione sono ben conosciute e percepite dai cittadini, nonché dagli Enti che per questo molto spesso ricercano una collaborazione con noi -, al contrario di quanto fa lui, ma riteniamo necessario dover svolgere e precisare sulle osservazioni addotte da questi e su quanto riferisce il Segretario Generale dell’Autorità portuale.

In primis ed in merito al giudizio di compatibilità ambientale rilasciato dalla commissione Via/Vas del Ministero dell’ambiente sui “lavori per il completamento dell’infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e costa morena est”, la commissione tecnica è precisa in merito all’istanza relativa al progetto: “ respinge ai sensi dell’art. 24 comma 4° del D.lgs n. 152 del 2006 e smi, in considerazione della mancata produzione della documentazione integrativa richiesta in   relazione alla caratterizzazione e gestione dei sedimenti di dragaggio dei fondali inclusi in area Sin”. Al riguardo, dunque, preme chiarire che la commissione tecnica con il suo provvedimento ha rigettato l’intero progetto presentato dall’Autorità portuale chiudendo così quella procedura amministrativa, poiché l’istanza risultava carente della documentazione necessaria per la valutazione ex lege, e la cui integrazione era già stata richiesta dalla commissione all’Ente, ma senza alcun esito.

Allo stato, quindi, non sarebbe ammissibile ex lege una riapertura del procedimento di valutazione Via, oggi concluso col rigetto della richiesta. L’Autorità di sistema portuale dovrebbe presentare una nuova istanza conforme ex lege e completa in tutte le sue parti, rispetto alla quale ci sentiamo di affermare che non potrà avere alcuna incidenza  l’affidamento di incarichi alla società in house del Ministero “Sogesit” – anche se il Dott. Vespasiani, ne parlerebbe nella sua nota, come se, a fronte di tale affidamento, si potranno superare i precedenti impedimenti alla procedura.

Lo stesso tribunale amministrativo regionale della Puglia di Lecce – sezione prima – nel proc.

  1. 104/2019 Reg. Ric., all’esito dell’udienza pubblica del 22 maggio 2019, con sentenza N. 01225/2019 REG.PROV.COLL. del 15.07.2019, ha riconosciuto le numerose incongruità contenute nei procedimenti in atto sulla questione della Security e del varco doganale, ritenendo illegittimi i progetti presentati dall’Ente proprio in violazione della norma urbanistica vigente: “…. omississ …. evidenzia come il PRP rappresenti lo strumento di pianificazione urbanistica dei porti, integrandosi con il PRG rispetto al quale deve sussistere perfetta coerenza e compatibilità …..” Ed ancora il Tar Lecce ”….. Non potrebbe neppure sostenersi che il PRP del Comune di Brindisi, in quanto approvato in data antecedente la L.84/1994, non abbia natura urbanistica, atteso che lo stesso è stato sottoposto, successivamente all’entrata in vigore della legge citata, nell’anno 2006 ad una variante (approvata con Deliberazione di G.R. del 4 agosto 2006, n. 1190) attraverso la quale lo stesso è stato “aggiornato” ai sensi di quanto disposto dall’art. 27 comma 3 della L. n.84/1994. Tale norma stabilisce che “I piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuare secondo le disposizioni di cui all’art. 5.”.

Per quel che attiene la questione relativa all’autorizzazione allo scarico, allo stoccaggio ed  alla movimentazione di carbone o materiale ferroso, va ricordato che il tutto deriva dai provvedimenti giudiziari ed amministrativi relativi a tali attività nel porto di Taranto.
Per non parlare dei procedimenti penali attivati presso la procura della repubblica di Brindisi, per come appresi dalla stampa locale, che hanno dato luogo al sequestro della recinzione di delimitazione dell’area di security, di varie strutture di servizio in area portuale ed adiacenti l’area archeologica di Santa Apollinare, nonché con riferimento a questi procedimenti alle misure che hanno investito dirigenti dell’Autorità ed in particolar modo il presidente.

Ribadiamo, qualora ve ne fosse bisogno, che tutta la produzione relativa al funzionamento dell’acciaieria  dell’Arcelor  Mittal  e  di  tutte  le  opere  e  relative  attività  connesse  sono regolamentate dall’Autorizzazione Integrata Ambientale specifica e sono sottoposte a verifica oggi trimestrale. Ogni variazione di quanto prescritto deve avvenire nell’ambito dell’AIA e presso il Ministero dell’Ambiente in apposite conferenze di servizio, per cui il Dott. Vespasiani è invitato ad esibire gli atti autorizzativi assunti in ambito di conferenza di servizi che dovranno essere precedenti a qualsiasi atto assunto da un Ente locale e ciò in nome di quella trasparenza a cui Legambiente si è sempre richiamata.

L’autorizzazione, dunque, non potrà essere semplicemente in capo ad uno dei soggetti istituzionali, sia pur esso l’Autorità portuale di sistema del basso adriatico, peraltro estranea al procedimento Aia in corso per Taranto.

Con riferimento alla movimentazione del materiale ferroso dal porto di Brindisi all’Arcelor Mittal è evidente, ai sensi e per gli effetti dell’autorizzazione integrata ambientale vigente per l’acciaieria di Taranto, che le soluzioni rese necessarie dai sequestri giudiziari e dagli atti amministrativi emessi a Taranto, andavano ricercate su Taranto ed evitando impatti  ambientali e rischi per la saluta pubblica e per le infrastrutture impiegate, cosa evidentemente
conseguente alla scelta alternativa del porto di Brindisi e dei viaggi dei mezzi lungo la trafficata statale 7.

 

L’incidente verificatosi in seguito allo sfondamento del guard rail ed al ribaltamento di un camion che trasportava detto materiale ferroso, dimostra quali siano i pericoli relativi al trasferimento di questi materiali su strada da Brindisi a Taranto; i rischi per la salute pubblica connessi alle caratteristiche dei mezzi, all’intensità dei carichi e all’adeguatezza delle coperture, alla stabilità dei materiali sui mezzi, all’eventuale eccedenza rispetto alla portata degli stessi ed all’interferenza sulla normale viabilità urbana e interurbana.

L’intervallo di tempo dei mezzi di trasporto del ferro, in uscita dall’area portuale, come riferito dal dottor Vespasiani, è pari a 7-8 minuti, quindi la frequenza è notevole e l’incidenza sul traffico veicolare urbano ed extraurbano, di non poco conto; non paragonabile alla concentrazione di mezzi dovuta ai ridotti sbarchi dai traghetti nelle aree portuali.

Su quanto sopra riportato sono necessari chiarimenti ed il rispetto delle procedure previste dalla legge o dagli atti autorizzativi conseguenti (quali la Via o l’Aia citate).

Ci piacerebbe discutere di tutto questo e di altre questioni quali l’uso o il non uso del circuito unico doganale, delle previsioni e delle linee guida per il nuovo piano regolatore del porto, del piano di efficientamento energetico delle banchine, della qualificazione dei servizi e dell’accoglienza, ma prioritariamente è necessario fornire risposte chiare sugli argomenti citati e ricordare che la partecipazione all’istruttoria ed alla definizione dei processi decisionali non sono concessioni “a divinis”, ma un dovere istituzionale di chi gestisce un Ente pubblico per i cittadini.

Dott. Teodoro Marinazzo

Presidente Circolo Legambiente Brindisi

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