Il tema dei “costi della politica” è stato argomento a lungo al centro del dibattito negli ultimi anni anche perché rappresentano una parte preponderante della spesa improduttiva nel nostro Paese.
Si tratta di oneri che non sono riconducibili solo agli stipendi degli eletti quanto piuttosto al funzionamento dell’abnorme numero di strutture e centri di costo esistenti presso le varie Amministrazioni, spesso inefficienti ed inefficaci se non proprio inutili.
La Legge 24 dicembre 2007 n. 244 aveva già cercato di porre un freno a questi costi prevedendo che gli Enti locali entro il 30 giugno di ogni anno avrebbero dovuto predisporre una apposita certificazione attestante la riduzione delle spese di funzionamento degli organi istituzionali grazie alla applicazione dei commi dal 23 al 30 dell’articolo 2 della stessa disposizione normativa.
Ignoro se tale adempimento sia mai stato assolto dalla Amministrazione Comunale di Brindisi.
E’ da rilevare, al riguardo, che il comma 26 dell’articolo 2 della suddetta Legge prevede, tra l’altro, che gli amministratori locali non possono percepire alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle funzione pubbliche.
In quest’ottica depositerò questa mattina una mozione, da discutere nel primo Consiglio Comunale utile, di modifica dell’articolo 4 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale il cui primo comma prevede, invece, il diritto dei Consiglieri Comunali a percepire il gettone di presenza non solo per la partecipazione alle Commissioni Consiliari Permanenti ma anche alla Conferenza dei Capigruppo ed alle Commissioni speciali, di controllo e di indagine.
Sul diritto a percepire il gettone di presenza per la partecipazione alla Conferenza dei Capigruppo, peraltro, si era già espressa in senso negativo tanto la Direzione Centrale per le Autonomie del Ministero dell’Interno con parere del 9 dicembre 2009 quanto la Corte dei Conti con pronunce nel merito di diverse sezioni regionali di controllo (da ultimo la Sezione Regionale di Controllo della Puglia con Deliberazione n. 24 del 23/02/2017).
Sempre nella mattinata odierna formulerò la mia personale rinuncia a percepire i gettoni di presenza per la partecipazione alla Conferenza dei Capigruppo.
Ignoro se nelle precedenti consiliature si sia data piena attuazione a quanto deliberato dal Ministero dell’Interno o dalla Corte dei Conti o se, viceversa, si debba agire per il recupero dei gettoni indebitamente percepiti dai Consiglieri.
Non amo fare i processi al passato come pure sembrano voler fare molti colleghi.
Ma ritengo che contribuire a contrarre i costi della politica sia un dovere di tutti coloro i quali sono chiamati a svolgere funzioni di rappresentanza istituzionale in una città che si misura con una drammatica crisi economica e che confida nell’opera delle Istituzioni locali per uscire finalmente dalle secche in cui attualmente si trova.
Scegliere di non corrispondere i gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute di Commissioni speciali, di indagine o di altri organi comunque denominati eviterebbe il proliferarsi di tali consensi che per l’Amministrazione comportano costi rilevanti salvo che nella delibera istitutiva non si specifichi la gratuità della partecipazione alle loro sedute.
A questo obiettivo tende la mozione che ho presentato di modifica dell’articolo 4 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
Gabriele ANTONINO
(Capogruppo PRI)
MOZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 65 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: “MODIFICA ARTICOLO 4, PRIMO COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”
L’articolo 82 del Testo Unico sugli Enti Locali (Decreto Legislativo n. 267/2000) dispone, tra l’altro, che i Consiglieri Comunali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dei Consigli Comunali e delle Commissioni Consiliari permanenti. Il successivo articolo 83 dispone che agli stessi non deve essere corrisposto alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche.
Sembrerebbe di poter affermare, dunque, che nel mentre la partecipazione alle sedute dei Consigli Comunali e delle Commissioni Consiliari permanenti fa maturare in ogni caso il diritto a percepire il gettone di presenza non altrettanto varrebbe per la partecipazione ad organi o Commissioni che costituiscono articolazioni interne ed esterne del Consiglio Comunale.
Sull’argomento si è pronunciata la Direzione Centrale per le Autonomie del Ministero dell’Interno con parere del 9 dicembre 2009 statuendo, in particolare, che il gettone di presenza non è dovuto per la partecipazione alla Conferenza dei Capigruppo e ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche.
Tale assunto è stato più volte ribadito anche dalla Corte dei Conti con pronunce nel merito di diverse sezioni regionali di controllo (da ultimo la Sezione Regionale di Controllo della Puglia con Deliberazione n. 24 del 23/02/2017).
E tanto quale che siano le previsioni dello Statuto o del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
Orbene, l’articolo 4, primo comma, del Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale di Brindisi testualmente prevede che “Ciascun Consigliere Comunale, nel rispetto della normativa vigente, ha diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a ogni seduta di: Consiglio Comunale, Conferenza dei Capigruppo, Conferenza dei Presidenti di Commissione e Commissioni consiliari formalmente costituite siano esse permanenti, speciali, di controllo e di indagine. In caso di sedute dichiarate deserte il gettone di presenza è riconosciuto ai soli consiglieri presenti”.
Il rischio concreto, pertanto, è che un Consigliere Comunale, che in assoluta buonafede abbia percepito gettoni per la partecipazione alla Conferenza dei Capigruppo o ad organi o commissioni comunque denominate, considerate ex post mere articolazioni interne od esterne del Consiglio Comunale, possa essere chiamato un domani a restituire quanto percepito venendosi, tra l’altro, a trovare in situazione di conflitto con l’Ente.
Si propone, pertanto, di modificare l’articolo 4, primo comma, del Regolamento del Consiglio Comunale nel modo che segue: “Ciascun Consigliere Comunale, nel rispetto della normativa vigente, ha diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a ogni seduta di Consiglio Comunale e Commissioni consiliari permanenti formalmente costituite. Non compete alcun gettone per la partecipazione alle sedute della Conferenza dei Capigruppo e delle commissioni speciali, di controllo, di indagine e ad organi comunque denominati se queste ultime si configurano come mere articolazioni interne ed esterne del Consiglio Comunale. Il diritto alla percezione del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute delle commissioni speciali, di controllo e di indagine o ad organi comunque denominati va dichiarato e motivato nella Delibera del Consiglio Comunale con cui le stesse sono istituite. In caso di sedute dichiarate deserte il gettone di presenza è riconosciuto ai soli consiglieri presenti.”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del promotore della Mozione;
Visto il parere di regolarità tecnica resa dal Dirigente del Settore Gabinetto;
Visto il Decreto Legislativo 267/2002
DELIBERA
APPROVARE la relazione in narrativa che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;
APPROVARE la modifica all’articolo 4, primo comma, del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e, conseguentemente, la seguente nuova formulazione: “Ciascun Consigliere Comunale, nel rispetto della normativa vigente, ha diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a ogni seduta di Consiglio Comunale e Commissioni consiliari permanenti formalmente costituite. Non compete alcun gettone per la partecipazione alle sedute della Conferenza dei Capigruppo e delle commissioni speciali, di controllo, di indagine e ad organi comunque denominati se queste ultime si configurano come mere articolazioni interne ed esterne del Consiglio Comunale. Il diritto alla percezione del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute delle commissioni speciali, di controllo e di indagine o ad organi comunque denominati va dichiarato e motivato nella Delibera del Consiglio Comunale con cui le stesse sono istituite. In caso di sedute dichiarate deserte il gettone di presenza è riconosciuto ai soli consiglieri presenti.”