Ieri l’altro, con una Collega, ho avuto modo di scambiare opinioni circa una particolare situazione di coniugi separati legalmente, con figli affidati alla coniuge ed entrambi possessori di reddito da lavoro dipendente, riguardanti, non solo le modalità di erogazione degli Assegni, ma anche su quale reddito dei due ex coniugi calcolarne l’importo.
La questione, sollevata dalla Collega, mi ha fatto ritornare, perché preso da dubbi, sul tema proposto la scorsa settimana.
Mi sono subito reso conto che ho preso un grosso abbaglio. Forse non sarà l’unico di tutti questi mesi.
Pertanto non è esatto quanto vi ho riferito, a conclusione dell’argomento proposto: qualora, infatti, non risultassero redditi nell’anno precedente la richiesta, l’Assegno per il nucleo familiare spetta comunque.
Errare Humanum est.

La legge n. 102 del 3.08.2009, titolata “Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile”, ha attribuito all’INPS nuove competenze per l’accertamento, appunto, dell’invalidità civile.
Pertanto l’Istituto ha la facoltà di accertare e certificare la cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità al fine del riconoscimento più rapido possibile del relativo beneficio.
Le due fasi previste per il riconoscimento si articolano essenzialmente in due atti: compilazione del certificato medico e la presentazione telematica all’Istituto, tramite Patronato o tramite Associazioni di categoria dei disabili.
Al sito INPS possono accedervi i cittadini richiedenti e/o i soggetti autorizzati, i medici certificatori, gli Enti di Patronato e le Associazioni di categoria.
Tuttavia la norma da facoltà all’INPS di effettuare “verifiche ordinarie” nella misura sino al 5% sui verbali annualmente conclusi dalla Commissione medica ASL indipendentemente dal loro esito.
Per combattere “le frodi”, lo stesso Istituto ha eseguito “verifiche straordinarie” per appurare la permanenza dello stato invalidante nella misura di 100 mila visite.
Per i verbali che danno diritto al riconoscimento economico, l’interessato verrà, successivamente, invitato a completare con i propri dati anagrafici e con la modalità di pagamento preferita.
Per i casi contrari alla concessione è ammesso naturalmente ricorso in giudizio.

Ho fatto questa premessa perché nel corso dell’attuale settimana ho ricevuto una dipendente di un cliente, affetta da Artrite Reumatoide, per la qual causa si è dovuta dimettere.
Leggendo qualcosa in merito, perché spinto come sempre da curiosità non solo di tipo professionale, ho scoperto che questa malattia invalidante, non è ancora compresa tra quelle per le quali ci si possa iscrivere al Collocamento mirato a protezione dei disabili.
Ancor più sorpreso perché trattasi di malattia cronica che tende a persistere ed a peggiorare nel tempo.
Ma non è forse la Legge specifica che ritiene invalidi civili tutti quei cittadini affetti da “minoranze congenite o acquisite” anche a carattere progressivo ?

 

 

 

CONDIVIDI

LASCIA UN COMMENTO