Asili nido comunali, Adoc: istanza di revoca e o revisione e o annullamento delibera giunta comunale n. 25 del 31 gennaio 2020

giuseppe zippo

Spettabile Amministrazione Comunale,

i sottoscritti genitori, assistiti ai fini del presente atto dall’A.D.O.C. Provinciale di Brindisi, in persona del Presidente p.t., Giuseppe Zippo, nonché dall’avv. Carlo Chiodo dell’Avvocatura della predetta Associazione,

Premesso

1) che con avviso pubblico 27/5/2019 per l’Anno Educativo 2019/2020, a norma dell’art. 4 del vigente Regolamento Comunale “Asili Nido”, codesta Amministrazione rendeva note alla cittadinanza modalità di iscrizione e criteri di ammissione agli asili nido comunali;

2) che nel provvedimento predetto si dichiarava che  gli asili nido attivi e funzionanti erano: “CEP Paradiso”, “via B. Cellini”, “via Modigliani”, “Santa Chiara”, “Sant’Angelo”, di questi solo il primo a gestione diretta, i restanti affidati in gestione a soggetti terzi;

3) che nell’avviso anzidetto si enunciavano i criteri sulla base dei quali sarebbe stata formulata la graduatoria e si stabiliva, ai fini del pagamento della retta, un criterio di proporzionalità ancorato agli indicatori ISEE e distinto per n. 10 fasce di reddito;

4) che con deliberazione di Giunta Comunale  n. 25 del 31/1/2020 codesta Amministrazione, richiamato  l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, il quale prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi, specificati i criteri che presiedono alla determinazione dei costi di gestione, deliberava di approvare i prospetti per l’esercizio 2020 relativi alla individuazione dei costi di gestione dei  servizi pubblici a domanda individuale e alla determinazione delle relative tariffe e contribuzioni;

5) che i prospetti allegati alla predetta delibera, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.L.vo 267/2000, evidenziavano ingenti aumenti delle tariffe relative agli asili nido, giungendo a superare il 100% delle tariffe fissate nell’avviso pubblico 27/5/19;

6) che il nuovo regime tariffario, decisamente penalizzante per le famiglie ed intervenuto ad anno educativo già iniziato, appare illegittimo oltre che del tutto inopportuno alla luce del difficile momento economico che, a livello nazionale e, vieppiù, a livello locale i cittadini stanno vivendo;

7) che, sotto il profilo della legittimità, la delibera in oggetto appare viziata per:

  1. a) Violazione e falsa applicazione del principio di affidamento.

 Violazione e falsa applicazione dei principi di correttezza, lealtà e buona fede. Eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità e irragionevolezza.

Contraddittorietà con il bando comunale per l’iscrizione ai Nidi per l’anno educativo 2019-2020.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 172, lettera c), del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Nella parte in cui applica  il nuovo e più penalizzante sistema tariffario all’anno educativo 2019/2020 nonostante l’intervenuto perfezionamento delle iscrizioni per tale anno in un momento antecedente l’adozione di detta delibera, con conseguente lesione del legittimo affidamento riposto nella vigenza delle condizioni tariffarie precedenti siccome fissate nell’avviso pubblico del 27/5/19, il quale (sostanziandosi in un “autovincolo” in capo all’Amministrazione disancorato da qualsiasi riserva di ius variandi) deve considerarsi Lex Specialis del rapporto cittadino/Ente Locale.

  1. b) Violazione e falsa applicazione del principio del tempus regit actum.

Violazione e falsa applicazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 172, lettera c) del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53, comma 16, L. 23/12/2000 n.388

Violazione e falsa applicazione dei principi di correttezza, lealtà e buona fede.

Eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità e dell’irragionevolezza.

Contraddittorietà con il bando comunale per l’iscrizione ai Nidi per l’anno educativo 2019/2020.

Nella parte in cui (assimilando erroneamente  il “piano tariffario”  ai Regolamenti sulle Entrate -per i quali soltanto potrebbe applicarsi il regime della retroattività), in violazione del principio del tempus regit actum e della irretroattività delle disposizioni tariffarie intervenute dopo il perfezionamento della fattispecie procedimentale e la costituzione del rapporto giuridico, introduce variazioni in peius a carico dell’utenza. Essendosi le iscrizioni agli asili nido perfezionate anteriormente alla data di adozione della delibera in oggetto, le nuove tariffe dalla stessa introdotte non possono quindi applicarsi all’anno educativo 2019/2020.

  1. c) Difetto di motivazione.

Insufficiente motivazione.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990.

Difetto di istruttoria.

Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di partecipazione procedimentale.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990.

Violazione e falsa applicazione del principio di affidamento.

Violazione e falsa applicazione dei principi di correttezza, lealtà e buona fede. Eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità e irragionevolezza.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 172, lettera c) del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Nella parte in cui manca una precisa esplicitazione delle ragioni e dei criteri sottesi al disposto aumento delle tariffe ed una chiara indicazione della variazione delle circostanze che presiedono alla determinazione delle tariffe, delle ragioni poste a base della immediata esecutività della variazione tariffaria, nonché per il mancato rispetto dei principi che impongono la partecipazione al procedimento da parte dei soggetti interessati, destinatari di un provvedimento destinato a modificare in senso peggiorativo la propria sfera giuridico-patrimoniale.

8) che, sul piano dell’opportunità dell’atto, è innegabile l’esorbitante aumento posto a carico delle famiglie brindisine, aumento che codesta Amministrazione ha inteso minimizzare con nota del 5/2/2020 con la quale, richiamando il “bonus asili nido” previsto nella Legge di Bilancio 2020 ha ritenuto che il provvedimento in oggetto non va ad “incidere sui bilanci familiari”;

9) che, sul piano economico, inoltre, l’assorbimento, se non il superamento, del bonus massimo rimborsabile preclude alle famiglie l’opportunità di coprire, nei limiti e con le modalità previste per legge, il costo del servizio per i periodi dell’anno in cui quello comunale non è attivo;

10) che, peraltro, la previsione del Bonus non giustifica l’adozione della contestata misura, sia in quanto le famiglie sono chiamate ad un esborso immediato, salvo un rimborso per ottenere il quale è necessario un iter procedimentale estremamente farraginoso senza certezza di effettivo conseguimento, se è vero che per il rimborso relativo all’anno 2019 non tutte le richieste potranno essere soddisfatte dall’Istituto. Ciò per non dire delle sperequazioni che il Bonus ingiustificatamente opera tra le varie fasce di reddito, criticità che codesta Amministrazione ben conosce in quanto componente dell’ANCI (che sul tema si è espressa ripetutamente, da ultimo con la PROPOSTA ANCI IN MATERIA DI DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA FAMIGLIA -ART. 41 bozza ddl Bilancio 2020);

11) che, dunque, le famiglie dei bambini iscritti ai locali asili nido di competenza comunale, già esposte ai sacrifici che l’incessante aumento del costo della vita impone, esprimono la loro contrarietà all’aumento delle tariffe degli asili nido, oltre che per gli esposti motivi giuridici, anche perché esso comporterebbe per un gran numero di famiglie l’impossibilità di garantire al proprio figlio la continuazione del percorso educativo, con conseguenziale mortificazione dei principi di universalità, uguaglianza ed equità dell’accesso ad uno dei più importanti  servizi pubblici a domanda individuale;

tutto ciò premesso, i sottoscritti cittadini/utenti, come sopra assistiti,

chiedono

che codesta Amministrazione voglia revocare e/o riformare e/o autoannullare deliberazione di Giunta Comunale  n. 25 del 31/1/2020  nella parte in cui introduce l’aumento delle rette di frequenza degli asili nido comunali fissate nell’avviso pubblico 27/5/19, confermando il vigore delle tariffe in tale ultimo atto statuite.

Gli scriventi stimano doveroso rappresentare che, in mancanza di un favorevole accoglimento della presente istanza, valuteranno l’opportunità di impugnare in via giurisdizionale  la contestata delibera.

Con osservanza.

F.to Avv. Carlo Chiodo                                                 F.to Giuseppe Zippo

Avvocatura ADOC Provinciale di Brindisi               Presidente ADOC Provinciale Brindisi

 

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