Istanza rivolta al sindaco di Brindisi ing. Riccardo Rossi, all’ufficio di presidenza del consiglio comunale nelle persone del presidente dott. Giuseppe Cellie e del vicepresidente dott. Massimiliano Oggiano, al segretario generale dott. Pasquale Greco.
In qualità di consigliere comunale e di cittadino, considerato che secondo diversi pronunciamenti della Corte dei Conti (CC sez. Reg.le di controllo Puglia del. n.76-2018; CC sez. Reg.le di controllo Piemonte del. n.80-2018), il sindaco ha la potestà di chiedere pareri alla predetta magistratura contabile e quest’ultima è tenuta a rispondere, sollecito il primo cittadino a rivolgersi alla Corte dei Conti per conoscere se le commissioni consiliari del Comune di Brindisi per come calendarizzate, organizzate e per la specifica attività svolta, nonché per gli specifici temi trattati comportino effettivamente il diritto alla corresponsione dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali. A tal proposito sarà opportuna la trasmissione alla Corte dei Conti del seguente corredo documentale: a) i verbali di tutte le sedute delle commissioni; b) gli atti trattati, approvati e bocciati o ritirati in consiglio comunale.
Vale la pena rammentare che “L’indennità di presenza per la partecipazione ai lavori delle commissioni consiliari può essere legittimamente e utilmente corrisposta a condizione che:
1) la partecipazione ai lavori della commissione sia “effettiva”, sottintendendosi in tal modo non solo la presenza del consigliere comunale ai lavori della Commissione (è infatti evidente che se non fosse presente non gli spetterebbe alcuna indennità di presenza), ma anche che la sua presenza sia foriera di un contributo utile alle finalità della Commissione;
2) i lavori della Commissione, che si avvale di un apporto necessariamente effettivo dei suoi componenti, risultino effettivamente strumentali alle esigenze consiliari, alla cui soddisfazione i lavori della commissione stessa sono preordinati (deliberazione
CC Sez. Controllo Friuli Venezia Giulia n.37-2018).
L’art. 7, comma 8, della legge n.131 del 2003 – disposizione che costituisce il fondamento
normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte
dei conti – attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito,
anche ai Comuni, Province e Città̀ metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti
“pareri in materia di contabilità pubblica”.
I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi
degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione
viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono
agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o
coamministrazione con l’organo di controllo esterno.
In relazione all’individuazione dell’organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei
Comuni, posto che il Sindaco è l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto rappresentante dell’ente locale ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L., la richiesta di parere formulata dal Comune è ammissibile soggettivamente provenendo
dall’organo a ciò legittimato.
L’art. 10 bis del D. L. 24/06/2016 n.113, convertito dalla L. 7/08/2016 n.160, ha
aggiunto alla norma su richiamata che le richieste di parere in materia di contabilità
pubblica “possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie della Corte
dei conti: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e
dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle
Province autonome; per i Comuni, le Province e le Città metropolitane, dalle rispettive
componenti rappresentative nell’ambito della Conferenza unificata”.
In relazione ai profili di ricevibilità, la Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Puglia ha osservato che per la richiesta di parere è sufficiente la
sottoscrizione del Sindaco organo rappresentativo dell’Ente e pertanto legittimato a
promuovere l’attività consultiva della Corte dei Conti. Sempre per la Corte dei Conti della Puglia “non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione
Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell’art. 123 della
Costituzione, nel testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n.3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione
stessa e gli Enti locali.”.
Di conseguenza, è più che mai doveroso che il sindaco Rossi chieda senza indugio il parere della Corte dei Conti sulle commissioni consiliari del Comune di Brindisi e sulla importante spesa pubblica che esse allo stato comportano.
Massimo Ciullo – consigliere comunale
L’iniziativa assunta dal consigliere è una sua legittima scelta per cui appare scorretto qualsiasi commento.
L’occasione è invece utile per ricordare che la vigente normativa affida ai consiglieri la possibilità di rilevare irregolarità amministrative-contabili sugli atti adottati o da adottare con i poteri di Giunta o di Consiglio. Per esempio, l’adozione di una delibera, con superamento della contestazione evidenziata per mancato parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, ben può essere segnalata allo stesso organo di controllo che dovrà a sua volta procedere investendo del caso la Corte dei Conti. E’, poi, da tener conto che valido motivo di nullità di una deliberazione,come confermato da sentenza TAR Lecce per un Comune della Provincia di Brindisi, è costituito per la trasmissione tardiva o addirittura per del parere reso dall’Organo di Revisione Contabile in sede di tenuta del Consiglio comunale.
Brindisi, 09/03/2019 Franco Leoci