La Provincia di Brindisi, rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Marino Guadalupi, ha vinto dinanzi la Corte di Appello di Lecce contro la Regione Puglia. Con la sentenza che si riporta di seguito, è stato affermato il diritto della Provincia ad essere ristorata dalla Regione per le spese sostenute nel 2016 – e pari a circa 6 milioni di euro – per svolgere funzioni amministrative non più di propria competenza, ma in forza della c.d. legge Delrio della Regione Puglia.
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Brindisi nel seguente modo: “Con ricorso ex art 702-bis cpc depositato il 22.07.2016 la Provincia di Brindisi, premesse le linee normative relative alla disciplina che regola il subentro da parte della Regione Puglia nelle funzioni amministrative che erano in precedenza di competenza della Provincia di Brindisi, riferiva che – da ultimo – la Regione Puglia aveva finalmente dato seguito alla Legge Delrio ed all’”Accordo” (Conferenza unificata tra Stato e Regioni dell’11.09.2014) con la Legge Regionale 30.10.2015 n. 31, trasferendo alla Regione Puglia le funzioni nelle materie di ambiente, difesa del suolo e delle coste, servizi sociali, attività culturali, lavoro, formazione professionale, agricoltura, protezione civile, attività produttive, turismo, sport, politiche giovanili, e stabilendo che tuttavia fino al completamento del processo di trasferimento dette funzioni avrebbero continuato ad essere esercitate dagli enti che ne erano titolari fino all’entrata in vigore della legge stessa. Soggiungeva che nell’ambito del territorio di Brindisi tutte le predette funzioni oggetto di riordino nella legge regionale n 31/2015 erano state ininterrottamente svolte e sono tuttora svolte dalla Provincia di Brindisi che, per l’esercizio delle stesse, aveva sostenuto nell’anno 2015 spese complessive pari ad euro 6.921.918,77 e che prevedeva di sostenere per l’anno 2016 spese complessive pari ad euro 5.355.595,40. Riferiva inoltre che la stessa Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 55363 del 12.11.2015 aveva rivolto alla regione richiesta di rimborso delle spese già sostenute per l’effettivo esercizio delle funzioni c.d. “non fondamentali”, i cui oneri finanziari devono gravare sulla Regione; che la Regione con nota prot. n. 1915/2015 aveva disconosciuto solo le spese relative alle funzioni di polizia provinciale e dei centri per l’impiego ed aveva implicitamente riconosciuto la fondatezza della richiesta di rimborso delle spese relative a tutte le altre funzioni; che in data 02.02.2016 essa Provincia, con nota prot. n. 4590/2016 aveva diffidato la Regione a procedere al rimborso in questione, ma che la Regione da ultimo, con nota prot. n. 373/2016 aveva affermato di non essere inadempiente rispetto agli obblighi dì legge e che pertanto non poteva trovare applicazione la misura sanzionatoria di cui all’art. 7 co. 9 quinquies del d.l. n. 78/2015. Tanto premesso, in via preliminare, sollevava la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12 della L. R. 30.10.2015 n. 31 per contrasto con gli arti 3, 97, 114, 117, 118, 119 Cost. Nel merito chiedeva dichiararsi la responsabilità della Regione Puglia per violazione dell’art. 7 co. 9 quinquies del d.l. n 78/2015, relativamente al mancato versamento di somme dalla Regione alla Provincia di Brindisi, nonché affermarsi la responsabilità della Regione Puglia ai sensi dell’art. 2041 c.c. e di conseguenza condannarsi la Regione Puglia al versamento in favore della Provincia di Brindisi di un indennizzo e/o delle somme corrispondenti alle spese sostenute per l’esercizio delle funzioni “non fondamentali” fino alla data di effettivo esercizio delle medesime da parte di altro soggetto giuridico; il tutto oltre alla condanna della Regione alla rifusione delle spese processuali. Con comparsa di risposta del 05.01.2017 si costituiva la Regione Puglia ed eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione dell’a. g. o., deducendo che si verte in materia devoluta alla giurisdizione amministrativa. In subordine, nel merito, eccepiva l’infondatezza delle avverse deduzioni e conclusioni e ne chiedeva il rigetto con condanna alle spese. Disposto il passaggio dal rito ex art 702 bis cpc al rito ordinano, prodotta varia documentazione, la causa veniva rimessa per la decisione sulla questione preliminare relativa alla giurisdizione”. Con sentenza in data 8.5.2018, il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione dell’A.G.O., ricorrendo la giurisdizione amministrativa. Riteneva il primo giudice che l’erogazione delle somme richieste dalla Provincia di Brindisi in conseguenza dell’espletamento di funzioni “non fondamentali” “deve avvenire necessariamente attraverso l’iter sanzionatorio regolato dal richiamato art. 7 del D.L. 78/2015 che, oltre a presupporre il provvedimento di competenza del Ministero degli Affari Regionali, di concerto con i Ministri dell’Interno e dell’Economia e Finanze, che quantifichi le somme dovute, rende necessari i successivi provvedimenti amministrativi di liquidazione delle somme eventualmente spettanti alla Provincia”. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Provincia di Brindisi, chiedendo l’accoglimento della domanda proposta, con vittoria delle spese di lite. Ha resistito in giudizio, con comparsa di risposta, la Regione Puglia, che ha concluso per il rigetto dell’appello. All’udienza del 18.11.2020 le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte si è riservata di decidere, assegnando i termini di cui all’art. 190 c.p.c. Motivi della decisione Con il primo motivo di appello si deduce la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. Omessa pronuncia su una domanda ritualmente proposta: responsabilità della Regione Puglia per l’ingiustificato arricchimento ex art. 2041 del codice civile”. Secondo l’appellante il Tribunale non avrebbe esaminato la predetta domanda, che invece doveva essere puntualmente e motivatamente decisa, non potendo essere considerata assorbita dalle altre domande proposte. Il motivo è palesemente infondato. Invero, nella fattispecie la domanda ex art. 2041 c.c. è stata proposta dalla Provincia di Brindisi in via subordinata, qualora non fosse stata accolta la domanda proposta in via principale, diretta all’accertamento della responsabilità della Regione Puglia per violazione dell’art. 7, comma 9 quinquies del D.L. n. 78/2015. Ebbene, come statuito anche di recente dalle Sezioni Unite, “In caso di proposizione di plurime domande legate da nesso di subordinazione, il giudice adito deve valutare la giurisdizione con riferimento alla domanda proposta in via pregiudiziale, venendo in rilievo la questione di giurisdizione sulla domanda subordinata soltanto quando sia stato sciolto il nesso di subordinazione, il che accade se la domanda principale sia rigettata nel merito o per ragioni di rito ma senza chiusura del processo innanzi al giudice adito.” (Cass. Sez. Un. n. 21165 del 23.7.2021; Cass. Sez. Un. n. 7822/2020). Col secondo motivo si deduce la “errata valutazione delle circostanze in fatto ed errata qualificazione in diritto della fattispecie in esame. Difetto di motivazione della sentenza. Radicamento giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria per esistenza di diritto soggettivo”. Sostiene la Provincia di aver chiesto al Tribunale, ai sensi dell’art. 7, comma 9 quinquies del D.L. n. 78/2015, il ristoro economico dalla Regione Puglia per la diminuzione patrimoniale subita in ragione dell’esercizio effettivo di determinate funzioni amministrative, per le quali aveva sostenuto i relativi oneri. Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente qualificato la posizione giuridica soggettiva azionata come interesse legittimo. Il motivo è fondato. La domanda formulata dall’appellante ha ad oggetto un diritto soggettivo della Provincia di Brindisi. Invero l’art. 7, comma 9 quinquies, del D.L. n. 78/2015 prevede testualmente che le regioni, qualora non abbiano provveduto nei termini indicati a dare attuazione al processo di riordino delle funzioni delle province, “sono tenute a versare, entro il 30 novembre per l’anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l’esercizio delle funzioni non fondamentali, come quantificate, su base annuale, con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2015”. Il versamento delle somme in questione alla Provincia è condizionato solo all’inadempimento della Regione al dettato normativo nazionale, con esclusione di qualsiasi valutazione discrezionale da parte di quest’ultima. Né d’altra parte la natura di interesse legittimo può desumersi, come ritenuto invece dal Tribunale, dalla mancata quantificazione del credito azionato con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze (“…la domanda proposta dalla Provincia di Brindisi verte su questioni di interesse legittimo, non avendo ad oggetto la condanna al pagamento di somme di danaro certe e liquide su cui possa pronunciarsi l’A.G.O.”, sentenza impugnata, ultima pagina). Invero il carattere di incertezza e illiquidità non esclude l’esistenza di una posizione giuridica soggettiva piena. Va rilevato altresì che il giudice amministrativo, in primo e secondo grado, non si è affatto già pronunciato su di un’analoga domanda su ricorso della Provincia di Lecce, come sostenuto dalla difesa della Regione Puglia. Infatti nei due giudizi introdotti dalla Provincia di Lecce sono stati impugnati, nel primo, il provvedimento di rigetto della richiesta di pagamento di somme per lo svolgimento di funzioni non fondamentali, con conseguente richiesta di condanna al risarcimento dei danni per il mancato trasferimento di tali funzioni, mentre nel secondo il silenzio e la mancata conclusione del procedimento di cui all’art. 7, comma 9 quinquies, del D.L. n. 78/2015 finalizzato all’emanazione del decreto concernente la quantificazione delle somme corrispondenti alle spese sostenute dalla Provincia per l’esercizio delle funzioni non fondamentali (T.A.R. Puglia Sez. Lecce n. 831/2016; Cons. St. n. 5023/2016; T.A.R. Lazio n. 8382/2016; Cons. St. n. 6621/2016). Nel presente giudizio è stato invece richiesto direttamente il rimborso delle somme dovute ai sensi dell’art. 7, comma 9 quinquies del D.L. n. 78/2015. In accoglimento dell’appello va pertanto riconosciuta la giurisdizione nella presente controversia dell’Autorità giudiziaria ordinaria. In applicazione dell’art. 353 c.p.c. le parti vanno rimesse davanti al primo giudice. Le spese processuali vanno integralmente compensate fra le parti, stante la complessità della materia.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In accoglimento dell’’appello, dichiara la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria nella presente controversia e rimette le parti davanti al Tribunale di Brindisi;
2) Spese compensate.