BRINDISI – Riceviamo e pubblichiamo nota di Cosimo De Michele, vice coordinatore provinciale Alternativa Popolare.

“Da umile e modesto penalista, e da attento osservatore del diritto, ritengo che fatti e accadimenti debbano essere sempre accertati con particolare cautela; ancor di più, rispetto a procedure amministrative, diritti e tutele che riguardano interessi pubblici di forte risonanza sociale. Detto questo, da padre prima, e da politico dopo, e non avendo alcun motivo di dubitare l’onestà intellettuale e l’approfondita conoscenza della materia dell’amico Claudio Niccoli, ritengo le sue considerazioni (se dovessero amministrativamente concretizzarsi) alquanto preoccupanti, non solo sul piano politico-amministrativo, ma soprattutto sul piano sociale ed occupazionale; in una realtà, quella nostra brindisina, già fortemente lacerata da divisioni e tensioni sociali. Senza fare inutile demagogia, come ultimamente sta accadendo in questa città, non entro nel merito “tecnico” del contenzioso, ma ritengo fondamentale ricordare, da avvocato-politico, anche ad autorevoli esponenti dirigenziali, che nel nostro ordinamento interno il diritto all’educazione e all’istruzione è tutelato dall’art.12 della Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate n.104 del 1992, mentre la Legge del 3 marzo 2009 n.18, che ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, impegna gli Stati a riconoscere il diritto delle persone con disabilità all’istruzione. Non solo: L’art.38 comma 3 della Costituzione sancisce che gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. A ciò si aggiungano una serie di sentenze che hanno precisato come non sia possibile eludere in nessun modo il diritto all’istruzione spettante all’alunno disabile, affermando peraltro che la sottrazione di ore all’alunno disabile, soprattutto grave,  costituisce una pesante discriminazione e grave lesione dei diritti costituzionalmente garantiti. Nello specifico, e sulla base di una giuridica “interpretatio estensiva”, di recente il tema della riduzione delle ore di sostegno e di assistenza è stato eccepito dalla sentenza del TAR Sicilia del 14 ottobre 2013 n.1850 che ha riconosciuto il “diritto dei minori ricorrenti ad essere assistiti, durante le ore di frequenza scolastica, da un insegnante secondo tale rapporto, almeno fino a quando non risulti documentalmente modificata una delle due richiamate condizioni”. Ad avvalorare tale assunto, prima della sentenza n.1850, erano intervenute due sentenze del TAR  Sardegna, rispettivamente la n.616 del 17 giugno 2011 e la n.1102 del 17 novembre del 2011; in entrambe è stato riconosciuto, all’alunno disabile  che si è visto diminuire le ore di assistenza e di sostegno, il risarcimento del danno esistenziale; leggiamo infatti nei due documenti che “il danno è individuabile negli effetti che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore subita provoca sulla personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale”. La tesi è poi sostenuta dal richiamo esplicito alla sentenza n.80 del 2010 della Corte Costituzionale in cui viene  sottolineato che il diritto all’istruzione dell’alunno disabile è un principio che trova tutela sia nell’ordinamento internazionale sia in quello interno e che in esso è sottointeso il “rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati”, ossia in assoluto la previsione di un insegnante di sostegno e relativa assistenza per gli alunni che versino in condizioni di gravità non potendo così, né lo Stato ignorare tale diritto né l’Amministrazione ridurre arbitrariamente le ore di sostegno/assistenza ad un disabile grave. Ma ancora: La Cassazione a sezioni unite ha pronunciato il 25 Novembre 2014 la sentenza n° 25011 con la quale ha affermato che “assegnare un numero di ore inferiore a quelle indicate nel PEI di un alunno con disabilità costituisce discriminazione ai suoi danni ai sensi della l. n° 67/06”.
Tale decisione è meritevole di interesse, poiché riafferma il diritto, ormai costantemente affermato dalla Corte costituzionale e da ultimo con la sentenza n° 80/2010, alle ore oggettive sulla base delle “effettive esigenze” dell’alunno, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 605 lettera b) della l. n° 296/2006. Infine, alla luce dei principi fissati dalla Corte costituzionale con la sentenza n° 80/2010, la Cassazione ribadisce “il divieto per l’Amministrazione di discrezionalità nell’assegnare le ore di sostegno ( o di assistenza), specie se motivato dai tagli alla spesa pubblica”. Concludo: non è demagogia, ma cautela nelle scelte che non un dirigente fideizzato, , ma una politica (tutta)  seria e attenta deve saper fare, garantendo e tutelando una fascia sociale debole e fragile. Ecco perché ritengo, in nessun modo, amministrativamente e socialmente praticabile una ipotetica, fattiva ed illegittima decurtazione delle ore, siano esse di sostegno o assistenza, perché essa configura, come già detto e statuito, una violazione dei diritti costituzionalmente inviolabili, sia del disabile, sia del lavoratore ad egli assegnato”.

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