Di seguito, trovate il testo completo della risposta fornita dal Ministero.
Con il decreto interministeriale 22 agosto 2022 n. 17487, la Società Edison s.p.a. è stata autorizzata alla costruzione e all’esercizio di un deposito costiero di stoccaggio di Gas Naturale Liquefatto (GNL), da realizzare all’interno del porto di Brindisi, in prossimità del Varco di Accesso Morena Est.
L’autorizzazione è stata rilasciata ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 16 dicembre 2016 n. 257, attuativo della direttiva 22 ottobre 2014 n. 94, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto di GNL non destinate all’alimentazione di reti di trasporto di gas naturale.
Le predette infrastrutture, sulla base della norma citata, sono strategiche ai fini degli obiettivi del Quadro strategico nazionale GNL, nonché indifferibili ed urgenti, e costituiscono asset necessari alle esigenze di una maggiore adeguatezza e sicurezza del sistema energetico italiano.
L’opera in argomento è volta alla creazione di un sistema integrato di depositi costieri e navi deputate a portare il GNL in Italia per il trasporto pesante e marittimo ed è riferita all’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare Adriatico Meridionale che non rientra nell’ambito dell’Investimento green ports PNRR del MASE, che copre solo le AdSP centro-settentrionali.
Il progetto, quindi, non è finanziato con l’Investimento PNRR del MASE e non esistono nel PNRR MASE misure di finanziamento.
Inoltre, le dimensioni dell’impianto, in termini di capacità di stoccaggio, sono sotto la soglia per cui è previsto il procedimento di Via statale, come previsto al punto 8, comma 3, dell’Allegato II, Parte seconda del Testo Unico Ambientale. In proposito, non possono rilevare le osservazioni dell’interpellante in merito alla riduzione, in specifiche circostanze, di detta soglia, ad opera della normativa regionale del 2001, atteso che i procedimenti di VIA e il riparto delle competenze in materia tra lo Stato e le Regioni restano regolati dal Testo Unico Ambientale stesso.
In ogni caso, a questo Ministero consta che, nell’ambito del procedimento autorizzatorio, sono stati acquisiti tutti i pareri connessi a tutti gli aspetti – ambientale, fiscale, di sicurezza, demaniali e inerenti al trasporto ferroviario – da tutelare.
Più precisamente, con riguardo al parere del Comune di Brindisi evocato dall’interrogante, va detto che, con nota 7 dicembre 2020, è stato acquisito il Nulla Osta di Fattibilità da parte della Direzione dei Vigili del fuoco della Puglia, con cui il Comitato Tecnico Regionale ha espresso il proprio favorevole avviso ai sensi del d.lgs. n. 105 del 2015, sottolineando che l’area d’intervento ricade in zona produttiva industriale D3 del vigente PRG.
Trattasi, cioè, di “area portuale” del Piano ASI, come comunicato dalla Sezione Urbanistica del Comune di Brindisi con nota 7 giugno 2020 (allegata alla comunicazione del Settore Ambiente ed Igiene Urbana dello stesso Comune). Inoltre, risultando il deposito in classe 1, lo stesso risulta compatibile con le aree E e F, ai sensi del D.M. 9 maggio 2001.
Si rappresenta, inoltre, che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. B), del TUEL, il consiglio comunale ha competenza ad esprimersi in materia di piani territoriali ed urbanistici e che, peraltro, l’utilizzo della zona in questione è gestita dall’Autorità Portuale di Brindisi, sulla scorta del proprio Piano Portuale.
Al riguardo, con nota 10 novembre 2021, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, a seguito di una serie di approfondimenti coinvolgenti il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Capitaneria di Porto di Brindisi, ha fornito il proprio parere, sottolineando di aver intrapreso le azioni volte a verificare la compatibilità dell’iniziativa con i traffici attuali e potenziali del sito, una delle aree che il Documento di Pianificazione Energetica e Ambientale del Sistema Portuale, adottato con Determina del Presidente su conforme parere favorevole del Comitato di Gestione, individua come possibili localizzazioni di bunkering di GNL.
Inoltre, in relazione alla lamentata limitazione dell’operatività della nuova infrastruttura ferroviaria a causa del deposito di GNL, si segnala che Rete Ferroviaria Italiana, con nota 5 marzo 2020, ha evidenziato di non riscontrare alcuna interferenza con la linea ferroviaria, dal momento che i binari insistenti nell’area interessata dal progetto sono di proprietà dell’Autorità di Sistema Portuale.
Infine, si rappresenta che, con nota 14 luglio 2021 n. 7644, la competente Direzione Generale del MASE ha specificato che l’opera sembrerebbe interessare un’area ricompresa nel perimetro del SIN di Brindisi oggetto di indagini di caratterizzazione da parte dell’Autorità Portuale i cui esiti hanno evidenziato la conformità.
Atteso quanto sopra, si ritiene non sussistano i fondamenti per una revoca in autotutela del D.M. 22 agosto 2022 n. 17487, autorizzativo dell’intervento in parola.