Diffida a comuni, Asl e prefetti del Movimento animalista

BRINDISI – Riceviamo e pubblichiamo una nota del movimento animalista Puglia.

Innanzitutto, si evidenzia che l’art. 8 della Legge regionale della Puglia 03 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo) stabilisce quanto segue: “1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari esistenti di cui all’ art. 84 del dpr 8 febbraio 1954, n. 320 secondo i criteri stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale. Per le predette finalità i Comuni possono utilizzare i fondi rivenienti dagli oneri di urbanizzazione. 2. I canili sanitari rappresentano la struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti. Presso tali strutture i suddetti cani saranno anagrafati e sottoposti agli interventi sanitari di cui all’ art. 2, comma 5, della legge 14 agosto 1991, n. 281. Presso i canili sanitari i cani stazioneranno per il periodo di sessanta giorni in attesa di riscatto o affidamento o cessione a norma del precedente art. 6, comma 3, previo trattamento profilattico. 3. La gestione dei canili sanitari è affidata ai Comuni. È fatto obbligo ai Servizi veterinari delle USL di garantire adeguata assistenza sanitaria ai suddetti canili, ricorrendo al Servizio di pronta disponibilità. 4. I Comuni prevedono nel proprio bilancio stanziamenti sufficienti per la manutenzione dei canili sanitari e il sostentamento dei cani ricoverati e custodia.

In relazione alla summenzionata norma, molti comuni della Puglia, ad oggi, risultano inaccettabilmente ancora inadempienti!

Inoltre, anche in merito al successivo art. 9 della medesima legge che precede la realizzazione di rifugi, la situazione attuale di troppe realtà locali della Puglia desta molta preoccupazione, soprattutto se si considera che in alcuni territori che coinvolgono più comuni non vi è neanche un rifugio o se vi è non rispetta le normative di settore oppure è in esubero e, pertanto, non può soddisfare il fabbisogno dello stesso territorio. Tale situazione è ancor più grave poiché la previsione della reimmissione sul territorio dei cani accalappiati dopo la loro sterilizzazione e della stipula da parte dei Comuni di polizze per eventuali danni (introdotte all’art. 5 della L.R. 12/1995 dall’art. 2 della L.R. 26/2006), sono nella maggior parte dei casi disattese e disapplicate.

Ed ancora, un ulteriore violazione delle disposizioni di legge a tutela del benessere degli animali e, precisamente, dell’art. 44 della Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), consiste nel conferire, contra-legem, cani in strutture ubicate fuori dalla regione e dal comprensorio competente per ASL; infatti, il su citato art. 44 della Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali) stabiliste espressamente: 1. È fatto divieto di conferire animali in strutture di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo), ubicate fuori regione e al di fuori del comprensorio competente per ASL visto l’articolo 5 della legge regionale 22 agosto 1989, n. 13 (Norme concernenti la materia veterinaria), il quale stabilisce che le funzioni in materia veterinaria, non espressamente attribuite alla competenza dello Stato o della Regione, sono esercitate dai comuni, che si avvalgono delle rispettive unità sanitarie locali.

Infine, con la Delibera della Giunta Regionale del 20 gennaio 2015, n. 32, la Giunta delle Regione Puglia deliberava di fare propria la relazione dell’Assessore proponente (Assessore al Welfare, Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio di Sanità Veterinaria del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, confermata dal Dirigente dello stesso Servizio), intendendola integralmente riportata nel deliberato e stabilendo, quindi, il divieto di ricovero in strutture private convenzionate.

Tutto quanto innanzi premesso, diffidiamo formalmente, i Comuni inadempienti rispetto alle summenzionate norme, ad adeguarsi alle suddette normative poste a tutela del benessere degli animali, in particolare a provvedere alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari esistenti, dotarsi di rifugi propri e far rientrare nel territorio del comprensorio delle ASL competenti gli animali conferiti in strutture che sono ubicate al di fuori di tale territorio; in mancanza saremo costretti a valutare ogni azione legale che reputeremo necessaria al fine di ristabilire il rispetto delle leggi nazionali e regionali, riservandoci di agire per il risarcimento degli eventuali danni che dovessimo reputare conseguenti ad una cattiva gestione dei nostri territori.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro, Vi porgiamo distinti saluti.

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