Disavventura per un cittadino: paga la multa ma viene “perseguitato” dall’Agenzia delle Entrate. “Atteggiamento gravemente negligente dell’ente”

Avv. Marco Masi e Marco Elia

 

C.T., iniziali di un cittadino residente a Brindisi, può finalmente tirare un sospiro di sollievo dopo che, nella giornata di martedì 23 novembre 2021, il Tribunale di Brindisi ha accolto il suo ricorso avverso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Prefettura di Bari.

Il cittadino è stato difeso dagli Avv.ti Marco Elia e Marco Masi dell’ufficio legale dell’Adoc-Uil di Brindisi in tutti i gradi di giudizio e ha visto concludersi, con un lieto fine, questa spiacevole disavventura durata circa cinque anni.

Il ricorrente, suo malgrado, è stato vittima di una vicenda che trae origine da una violazione delle norme del Codice della Strada rilevata tramite Autovelox. Prontamente, da cittadino diligente, provvedeva al pagamento della sanzione ma, nonostante ciò, l’Agenzia delle Entrate gli presentava, nell’aprile 2017, una cartella di pagamento ritenendo che la sanzione non fosse stata pagata.

Avendo già provveduto al pagamento, C.T. presentava un’opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi che, con sentenza del giugno 2018, annullava l’ingiunzione di pagamento (quindi accoglieva la domanda del cittadino) ma compensava le spese di lite fra le parti.

I legali del ricorrente proponevano appello dinanzi al Tribunale di Brindisi avverso tale sentenza limitatamente alle spese processuali compensate e contestando il rigetto della domanda di condanna.

Finalmente, il Tribunale di Brindisi, nella persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Del Mastro, accoglieva in toto le eccezioni dei legali del cittadino applicando il principio generale della soccombenza secondo il quale “il costo del processo è a carico del soccombente”. Vi è più: il Giudice ha accolto la domanda di condanna per lite temeraria prevista dall’articolo 96 c.p.p. in quanto C.T. è stato costretto ad adire all’autorità giudiziaria “a causa del comportamento assolutamente negligente delle convenute” che “avrebbero potuto e dovuto provvedere in autotutela allo sgravio della cartella di pagamento e comunque, nel corso del giudizio di primo grado, a seguito della prova da parte di C.T. dell’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa, avrebbero dovuto trovare una definizione bonaria anziché insistere nelle proprie difese e tesi”.

 

Giova ribadire che si consiglia, qualora un cittadino dovesse ritenere violati i propri diritti, di rivolgersi alle associazioni presenti sul territorio (come la scrivente) per la tutela dei propri interessi.

UFFICIO STAMPA

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