BRINDISI – Con l’ordinanza n. 32 emessa in data odierna, il Commissario Giuffrè ha disposto il divieto di fuochi pirotecnici nelle date del 31.12.2017 e 01.01.2018.

Questo il testo dell’ordinanza:

RILEVATO:
che durante le festività natalizie ed in particolare nella città di Brindisi, – in tutti i quartieri, si verifica l’accensione di molteplici, contemporanei e numerosi spari e fuochi pirotecnici mediante ordigni appositamente confezionati di libera vendita;
– che tale usanza procura ogni anno una serie di conseguenze dannose che minacciano l’incolumità pubblica e incidono sulla sicurezza urbana provocando danni a persone, ad animali ed al patrimonio sia pubblico che privato;
– che tra le categorie a maggiore rischio in relazione all’impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela, senza sottacere le conseguenze negative che vengono a determinarsi anche a carico degli animali domestici e selvatici;

RILEVATO, altresì, che il fenomeno non è avulso dal poter causare il danneggiamento di monumenti e beni pubblici in genere;

RILEVATO che, in definitiva, l’enorme volume della forza esplosiva che viene liberata dalla contemporaneità degli spari procura, ogni anno, puntualmente ed ineluttabilmente, un numero ragguardevole di feriti alcuni dei quali con lesioni gravi e gravissime, in virtù dell’uso improprio o del mal funzionamento di detti ordigni;

RILEVATO che tali comportamenti turbano l’ordinato svolgimento della vita collettiva;

CONSIDERATO che a causa delle dimensioni della problematica in occasione delle festività natalizie sono state emanate nuove norme per la disciplina del commercio e per la prevenzione dell’illecita detenzione di artifici pirotecnici;

LETTO il D.M. 09. agosto 2011, con cui è stata data attuazione alla Direttiva 2007/23/CE, relativa all’immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

RITENUTA, per tutto quanto sopra, la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità, con apposito provvedimento con tingibile ed urgente, attraverso il divieto in luoghi pubblici o aperti al pubblico a tenere comportamenti che possano turbare la tranquillità e compromettere la sicurezza dei cittadini;

DATO ATTO della preventiva informazione al Sig. Prefetto della Provincia di Brindisi circa il presente provvedimento, secondo quanto disposto dal comma 4 dell’art. 54 del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la L. n. 689/81;
VISTO l’art. 57 del T.U.L.P.S.;
VISTI gli artt. 7bis e 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA
E’ fatto divieto di ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualunque tipo di fuoco, benché di libera vendita, nei giorni del 31 dicembre 2017 e del 1° gennaio 2018.
In particolare su tutto il territorio comunale, nei predetti giorni, è vietato usare o portare con sé nei predetti luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplodente, accendere fuochi, fare esplodere petardi, castagnole e simili artifici esplodenti.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, così come integrato dal D.L. n. 50/2003 convertito con legge n.116/2003, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

L’organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali in oggetto.
La Polizia Municipale è incaricata ad assicurare il rispetto delle norme previste.

La presente Ordinanza viene resa nota alla cittadinanza mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Brindisi, pubblicizzata a mezzo della stampa locale e sul sito internet del Comune di Brindisi.

Il presente provvedimento viene trasmesso all’Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi, alla Questura di Brindisi, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Brindisi, al Comando della Guardia di Finanza di Brindisi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR della Puglia sezione di Lecce entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in applicazione del D.P.R. n.1199/71 entro 120 giorni dalla notifica.

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