BRINDISI – La Ecologia Falzarano ha inviato in data odierna al Comune di Brindisi la propria istanza di riesame e/o annullamento in autotutela della revoca dell’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti ed igiene urbana disposto dall’Ente comunale lo scorso 3 maggio. La ditta con sede legale a Genova ha invitato e diffidato il Comune a dare seguito alla richiesta suddetta e, in mancanza, ha annunciato di aver già dato mandato ai propri legali di predisporre il ricorso al Tar di Lecce per vedere riconosciute le proprie ragioni e per richiedere l’eventuale risarcimento dei danni.
Quali le motivazioni giuridiche alla base della pretesa avanzata dalla Falzarano? Intanto la ditta sostiene di aver ottemperato a quanto disposto dalla legge, nel senso che, nei termini previsti, avrebbe inviato all’Inps le documentazioni attestanti la regolarità contributiva ed avrebbe contestualmente proposto ad Equitalia un piano di rateazione per la parte ancora non saldata, e tale piano sarebbe stato approvato il 5 maggio.
Inoltre, proprio il giorno in cui l’Inps trasmetteva al Comune la notizia del Durc irregolare, la ditta avrebbe ottenuto dallo stesso Ente previdenziale la comunicazione della regolarità del Documento.
Altro punto contestato dalla ditta riguarda la disposizione dell’art. 80, c.4, del D. Lgs. 50/2016, secondo la quale sono esclusi da una gara pubblica “gli operatori che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi”; tal fattispecie, secondo la ditta, non si attaglierebbe al caso in oggetto. Così come, secondo la Falzarano, le violazioni richiamate dalla disposizione suddetta non riguarderebbero la c.d. “regolarità contributiva” in senso stretto, connessa, cioè, al mancato pagamento di debiti contributivi, ma solo gravi illeciti, anche di rilevanza penale, in materia di condizioni di lavoro.
Inoltre, secondo la ditta, dal DURC negativo non conseguirebbe la risoluzione del contratto di appalto, bensì il pagamento diretto dei contributi previdenziali da parte della Stazione Appaltante, con trattenuta dal prezzo dovuto per l’appalto.
Infine, a dire della Falzarano, l’Amministrazione comunale – probabilmente non tenendo conto delle rilevanti novità introdotte dal citato art. 80, comma 4 – si è limitata a richiamare nel proprio provvedimento di revoca solo la giurisprudenza, ormai superata, formatasi sul vecchio art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006, che imponeva che il concorrente fosse in possesso, senza soluzioni di continuità, del requisito dal momento di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per tutto il suo svolgimento, negando rilevanza ad ogni adempimento postumo dei debiti contributivi e previdenziali.
Tale giurisprudenza, secondo la ditta, risulterebbe erroneamente richiamata, atteso che essa atterrebbe la previgente disciplina in materia di regolarità contributiva di cui al D. Lgs. n. 163 del 2006, oggi superata per effetto delle innovative previsioni recate dall’art. 80, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
Stoccata finale riservata al Dirigente comunale, avv. Trane, la cui sottoscrizione della determinazione di revoca dell’affidamento invaliderebbe lo stesso atto per via di una presunta incompetenza ed incompatibilità del sottoscrittore.
Che farà adesso il Comune? Andrà avanti per la propria strada con il rischio di accollarsi nuove spese legali o proverà a riaprire il dialogo con la Falzarano, anche alla luce dell’udienza di fallimento che interesserà Ecologica Pugliese il prossimo 23 maggio?
Andrea Pezzuto Redazione |