Il dott. Franco Leoci interviene sui profili di danno erariale emersi nelle varie gestioni amministrative

BRINDISI – Riceviamo e pubblichiamo un intervento del dott. Franco Leoci.

E’ la stragrande maggioranza del Paese che, sicuramente, propende per la gestione democratica e non per quella monocratica dell’ente Autarchico Territoriale ancorchè a quest’ultima soluzione si addiviene per effetto del vuoto politico-amministrativo che costringe lo Stato alla nomina di un Commissario, tramite il Prefetto della provincia in cui insiste il Comune affetto da detta discrasia, per la rappresentanza legale e la gestione sia ordinaria che straordinaria dell’Ente.                                                                                                                            E’ accaduto che, per Brindisi, salvo qualche rara eccezione, le nomine commissariali non hanno ottenuto particolari apprezzamenti dai cittadini che hanno invece espresso disappunto non solo per le mancate realizzazioni di alcune problematiche, ma ancor più per la convinzione di considerare il temporaneo gestore del Comune libero da responsabilità di ogni tipo ed esente persino da danni erariali.

Non è così e male pensa il Commissario Santi Giuffrè e la sua èquipe di dover assistere, con il rinnovo delle prossime elezioni amministrative, ad organi comunali imbelli ed incapaci di contrastare talune perplessità espresse, per esempio, con sfrontatezza durante la gestione straordinaria del predecessore dr. Castelli. L’adozione della allucinante delibera adottata dall’anzidetto prefetturale costituisce l’apoteosi alla incredulità degli atti amministrativi per le considerazioni ivi espresse e nei confronti della Magistratura Contabile e verso i cittadini di Brindisi non fosse altro che per le irresponsabili dichiarazioni attestanti la ordinata contabilità finanziaria del Comune e lo stato di sufficiente manovrabilità di cassa anche con riferimento alla più importante delle società partecipate e cioè alla Brindisi Multiservizi. Siamo al febbraio del 2016 allorquando con apposita deliberazione, fatta notificare a tutti i dirigenti del Comune, il suindicato commissario Castelli ha rappresentato quanto appena riferito anche su organi di informazione, assicurando l’assenza di presupposti di default nella gestione dell’Ente.

Si conosce ben poco se il vertice amministrativo del Comune abbia informato della situazione di cui sopra gli organi eletti alla cessazione del periodo commissariale; è verosimile immaginare, dalle notizie di stampa, che il disinteresse dei rinnovati organi comunali a rappresentare e gestire l’Ente possa essere sorto dalla informazione non vera sulla sufficiente solidità finanziaria del Comune pubblicizzata dal nominato. Orbene, la mancata informativa di atti o fatti o peggio ancora l’adozione di provvedimenti, non supportati da dati rivenienti dalla corretta tenuta della contabilità, producono danni erariali all’Ente di cui sono responsabili a vario titolo amministratori e funzionari anche di società partecipate, revisori dei conti ed altri ancora ai quali la Procura Generale della Corte dei Conti con specifica determinazione ha inteso richiamare la obbligatorietà di denuncia o la consequenzialità di atti al verificarsi di fatti dannosi lesivi del patrimonio di un ente locale. Ora, supponendo che quanto già accennato possa costituire presupposto di danno erariale anche alla luce di circostanze che di seguito saranno rappresentate ed ancor più da numerose delibere sulle quali si intende ragionare in sintesi  per economia di tempo e rinviando ad altra data per la conclusione, che sembrano ipotizzare danni economici per il Comune, appare giusto il richiamo all’Organo commissariale per una immediata verifica su casi di eventuale mala gestio che non possono ricadere sui cittadini.

Intanto, sig. Commissario non risulterebbe adempiuto l’obbligo della relazione, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, di fine mandato degli ultimi due sindaci da parte del responsabile del servizio finanziario o del segretario generale e, quindi, i dirigenti citati, in servizio nei periodi in questione, avevano l’obbligo in tempo utile di redigere le due relazioni e nel contempo invitare i sindaci uscenti alle rispettive sottoscrizioni delle relazioni. Ove non sia stato provveduto a tanto, i predetti dirigenti sono responsabili della inadempienza ed assoggettati alla riduzione dello stipendio con riferimento a tre successive mensilità: al riguardo la Corte dei Conti, con deliberazione n. 15/2015 della Sezione Autonomie, ha chiarito che la competenza  ad applicare le sanzioni “de quo” spetta all’Ente ed in particolare agli Uffici preposti alla liquidazione degli onorari al personale. Se questo è il fatto non sembrano emergere giustificativi elementi perché detto Ufficio non provveda, “ de iure” al recupero delle somme dovute al Comune, occorrendo con la emissione di avviso di mora  comprensivo di interessi. Ma responsabilità per danno erariale è ravvisabile laddove l’Organo commissariale non abbia provveduto alla messa in mora, di cui al’art. 1219 e seguenti, per il recupero di tutte le somme, comprese quelle erogate agli ex presidenti dei consigli di quartiere, ivi compresi di interessi dovuti dai dipendenti ed in particolare di quelle specificatamente indicate con apposita nota della segretaria generale dell’epoca, Dr.ssa Paola Giacovazzo, e confermate dal Collegio dei Revisori, che ammontano ad oltre 750 mila euro: se questi sono i fatti è evidente che sembrano sussistere deboli ragioni per la non affermazione di danni erariali. Sul piano relativo al confusionario settori Affari Generali, per il quale non emergono, allo stato, responsabilità per le due brave avvocatesse che costituiscono l’Ufficio e riservando più approfondite riflessioni ulteriormente, è doveroso segnalare il “fumus” di danni economici al Comune per effetto degli incarichi rivolti a professionisti esterni all’Ente nel non rispetto della vigente normativa e procedura e dell’osservanza degli impegni contabili che, in taluni casi, hanno creato debiti fuori bilancio. Sull’affidamento di ricostituzione del Nucleo di Valutazione, deliberato dall’attuale Commissario  prefettizio, pende la possibilità di eventuali danni erariali posta la riflessione del precedente Collegio dei Revisori sulla inutilità di detto Organo e quindi del dispendio della notevole somma per il mantenimento di detto Consesso per il quale è necessario una verifica delle riunioni avvenute delle presenze dei componenti specie con riferimento alla revoca del segretario generale che rappresentava detto Organo. Ed ancora. E’ sperabile che altri argomenti, oggetto di possibili danni erariali o di osservazioni, tese a contribuire un inversione di percorso per migliorare la enuta della contabili, possano a breve essere trattati sì da aggiungere eventuali conoscenze sull’operato generale di gestione dei due organi, di programmazione il primo (attualmente il Commissario) e di esecuzione il secondo (apparato burocratico), preposti alla realizzazione degli obiettivi del Comune.

In questo quadro devono trovare accoglimento, per esempio, le problematiche non ancora definite relative agli illegittimi onorari erogati per compensi ARO 2  e che vedono interessati dirigenti oltre al segretario generale, ad onorari per rogiti notarili, alla verifica corretta conseguente al pagamento degli incassi per sanzioni al codice della strada, alla delibera di sospensione delle qualifiche di funzionari  per attribuzione agli stessi di qualifiche dirigenziali a tempo determinato, fermo restando le esplicitazioni più complesse che riguarderanno, per esempio, la Ripartizione Ragioneria e Bilancio, l’affidamento della gestione in convenzione del servizio delle buste paga di tutto il personale del Comune, la regolare tenuta del Libro degli inventari, la verifica del mantenimento dei residui attivi e passivi, il mancato incasso di fitti degli immobili comunali ed altro ancora.

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