Il TAR sospende il passaggio alla gestione pubblica del Centro di Riabilitazione di Ceglie Messapica: accolta la richiesta cautelare della Fondazione San Raffaele

Il Tar di di Lecce ha sospeso, almeno temporaneamente, il passaggio alla gestione pubblica del Centro di Riabilitazione Ospedaliera di Ceglie Messapica. La decisione è arrivata a seguito del ricorso presentato dalla Fondazione San Raffaele, attuale gestore della struttura, contro la Regione Puglia e l’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi.

Il contenzioso: il subentro pubblico nella gestione del Centro

Il cuore del contenzioso riguarda una deliberazione del 19 luglio 2024, con la quale l’ASL di Brindisi ha adottato un piano per attuare quanto disposto dalla recente Legge Regionale n. 21 del 2024. Questa legge stabilisce l’istituzione del Centro Regionale di Riabilitazione Pubblica presso la struttura di Ceglie Messapica, revocando la precedente gestione della Fondazione San Raffaele.

La Fondazione, che ha gestito il centro fino a quel momento, ha sollevato diverse obiezioni. Secondo i legali della Fondazione, rappresentati dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo e Giulia Boldi, il passaggio alla gestione pubblica non sarebbe stato accompagnato da adeguati provvedimenti organizzativi, rischiando di compromettere la continuità delle cure. A supporto di queste affermazioni, la Fondazione ha contestato l’assenza di un’adeguata pianificazione e di comunicazioni formali preventive che avrebbero dovuto indicare eventuali criticità nel servizio offerto.

Le motivazioni della decisione del TAR

Il TAR di Lecce, accogliendo le richieste della Fondazione, ha riconosciuto l’esistenza di gravi rischi legati alla transizione della gestione. Nella sua ordinanza, il tribunale ha sottolineato la presenza dei presupposti legali per la concessione della sospensione cautelare, basandosi su due elementi chiave: il fumus boni juris (ossia, la fondatezza legale delle argomentazioni della Fondazione) e il periculum in mora (ovvero, il rischio di danni gravi e irreparabili qualora il provvedimento venisse eseguito immediatamente).

La corte ha osservato che il Piano Emergenziale Assistenziale, adottato dall’ASL di Brindisi nell’agosto 2024 per garantire la gestione pubblica del Centro, non appare sufficientemente solido da assicurare la continuità e l’efficacia dei servizi sanitari. Durante l’udienza, è emerso che l’ASL di Brindisi aveva cominciato solo in maniera informale a reperire il personale necessario per la gestione del Centro, confermando le preoccupazioni della Fondazione circa la mancata preparazione.

Il rischio di discontinuità nelle prestazioni sanitarie

Uno degli aspetti più rilevanti sottolineati dal TAR riguarda il rischio concreto di interruzione delle delicate prestazioni sanitarie erogate dal Centro, che si occupa di pazienti affetti da gravi patologie neurolesive e motulesive. La Fondazione San Raffaele ha infatti messo in luce come la mancata collaborazione tra le parti e la carenza di personale avrebbero potuto provocare gravi disagi per i pazienti, già in condizioni critiche.

Inoltre, il tribunale ha evidenziato una serie di irregolarità procedurali da parte della pubblica amministrazione, tra cui la mancata contestazione formale di presunte criticità nel servizio offerto dalla Fondazione, e una confusa commistione tra poteri amministrativi differenti.

Alla luce di queste considerazioni, il TAR ha deciso di sospendere l’efficacia della deliberazione impugnata, rinviando ogni ulteriore decisione all’udienza di merito, fissata per il 9 aprile 2025. Fino a quel momento, la Fondazione San Raffaele potrà continuare a gestire il Centro di Riabilitazione, ma

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