BRINDISI – Con una importantissima sentenza, emessa in data 26 aprile 2017, il Tribunale di Brindisi, in persona del dott. Vito Quarta, ha posto la parola fine ad una vicenda che non poche tribolazioni ha procurato ad una donna di anni 45.
Quest’ultima, infatti, nel mese di settembre 2011 si era recata presso una concessionaria per l’acquisto di una autovettura.
Al momento della richiesta di finanziamento, però, la società finanziaria negava lo stesso per un presunto precedente contratto di finanziamento intestato alla richiedente e dalla stessa non onorato, circostanza che aveva comportato la segnalazione pregiudizievole del nominativo della signora presso la Centrale Rischi.
La signora, però, non aveva mai stipulato il contratto di finanziamento in questione.
Decideva, quindi, di andare in fondo alla vicenda e, difesa dall’avv. Emilio Graziuso, esperiva tutte le più opportune azioni legali per la tutela dei propri diritti.
Più in particolare, veniva presentata una denunzia – querela presso la Procura della Repubblica di Brindisi. Inoltre, una volta acquisita tutta la documentazione relativa al finanziamento ed appurato che le firme sullo stesso apposte non erano riconducibili alla signora, l’avv. Graziuso, per conto della propria assistita, depositava in Tribunale un ricorso d’urgenza per ottenere la cancellazione immediata della segnalazione pregiudizievole della signora dalle Centrali Rischi, la quale inibiva ogni e qualsivoglia forma di accesso al credito, ricorso che veniva immediatamente accolto dal Tribunale di Brindisi. Contemporaneamente veniva promosso un processo volto ad ottenere la dichiarazione di nullità del contratto di finanziamento intestato alla sfortunata signora.
Quest’ultimo processo si è concluso con la sentenza del 26 aprile 2017 che ha accolto in pieno tutte le tesi della difesa della signora.
“Finalmente dopo una lunga e combattuta battaglia giudiziaria – afferma l’avv. Emilio Graziuso – è stata dichiarata la nullità del contratto per mancanza di uno dei requisiti fondamentali dello stesso, vale a dire il consenso della mia assistita nella stipula. Nel corso del processo, infatti, è stata espletata una perizia calligrafica dalla quale è emerso in modo inconfutabile la non riconducibilità alla signora della firma apposta sul contratto di finanziamento. Ciò comporta che non vi è stato alcun accordo tra le parti e, quindi, il contratto è nullo”.
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