BRINDISI – Gli enti locali, per almeno 5 anni, non potranno costituire una nuova società per gestire un servizio prima affidato a una società partecipata dallo stesso ente e fallita. Il divieto è sancito dalla riforma Madia (art. 14, comma 6 del Dlgs 175/2016) ed i primi chiarimenti applicativi arrivano dalla Corte dei Conti della sezione siciliana. Tale divieto obbliga infatti l’ente a ricorrere al mercato una volta che si sia verificato un fallimento dell’intervento pubblico: la norma, insomma, sanziona in questi casi l’amministrazione pubblica e gli impone di dismettere la veste di imprenditore pubblico. L’ente, nella fattispecie richiamata, potrà pertanto limitarsi ad effettuare il controllo contrattuale sull’attività affidata all’esterno.
La Corte dei Conti lascia comunque una porticina aperta nei casi in cui non si voglia pregiudicare l’interesse pubblico nella continuità del servizio, consentendo così eccezionalmente all’ente pubblico di proseguire l’attività per mezzo dell’organo della procedura fallimentare.
Tutto ciò appare interessante alla luce del dibattito generatosi in città sul futuro della Brindisi Multiservizi: è bene sapere, dunque, che qualora la partecipata dovesse essere risucchiata nella spirale delle procedure fallimentari, il rischio per il Comune sarebbe quello di perdere dalla proprie mani la gestione dei servizi che fanno parte dell’attività quotidiana di un’amministrazione, con tutti i disagi che da tale evenienza ne potrebbero conseguire. Senza dimenticare il dramma che vivrebbero quei lavoratori volenterosi impiegati nella società…
Andrea Pezzuto Redazione |