Nella tarda serata di ieri 11 gennaio il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Brindisi, in persona della Dott.ssa Tea Verderosa, a conclusione della lunga Camera di consiglio tenuta in pari data al termine di una complessa e articolata udienza di discussione delle parti, ha definitivamente ordinato l’archiviazione del procedimento penale sorto a carico di CORIGLIANO Assunta, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) in servizio presso l’Istituto Comprensivo “A. Manzoni – D. Alighieri” che accorpa i plessi scolastici di San Donaci e Cellino San Marco, difesa dall’Avv. Giovanni Luca Aresta del Foro di Brindisi. La Dott.ssa Corigliano era accusata da tale F.M., che all’epoca dei fatti aveva svolto funzioni di Assistente Amministrativo (quindi, nell’inquadramento del personale ATA) presso i suddetti Istituti di Istruzione che aggregano sotto il profilo organizzativo e gestionale le Scuole Materne ed Elementari del ridetto contesto territoriale, di mobbing ovverosia quell’insieme di comportamenti persecutori posti in essere nei confronti del lavoratore o di altro soggetto al fine di emarginarlo e allontanarlo dal gruppo di lavoro. Dura la spallata alla Difesa della presunta persona offesa dal reato, affidata alle cure dell’Avv. Fiorino Ruggio del Foro di Lecce, che, con assoluta pervicacia, ha sostenuto negli anni la colpevolezza della donna accusata di oltre 1500 episodi di persecuzione e discriminazione in ambiente lavorativo.
All’esito della complessa attività di indagine affidata al Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi Dott. Francesco Carluccio, che ha visto l’avvicendarsi di diverse professionalità del mondo scolastico brindisino, il Giudice ha definitivamente accolto la tesi sostenuta dall’Avv. Aresta secondo cui, tra le tante altre, non solo la condotta della Corigliano sarebbe stata ispirata alle regole del “pubblico dipendente modello” ma senz’altro rispondente al buon andamento dell’Organizzazione scolastica i cui gravosi compiti sono affidati -per l’appunto al DSGA. Il provvedimento è certamente destinato a fare Giurisprudenza non solo tra i confini del prestigioso Foro salentino poiché il Giudice, nel fare proprie le considerazioni sfoderate in punto di difesa dell’indagata dal penalista mesagnese, non ha mancato di evidenziare come proprio nell’ambito penale, l’assenza del reato specifico di mobbing, in attesa di approvazione della specifica proposta di legge in materia di molestia morale e violenza psicologica nell’attività lavorativa di fatto arenatasi in Parlamento, renda allo stato necessario fare ricorso ad altre figure di reato per tutelare la vittima e cioè l’ingiuria, la diffamazione, l’abuso di ufficio, le lesioni personali, fino al più grave reato di violenza sessuale, violenza privata, estorsione e come, nella fattispecie sotto esame, i maltrattamenti in famiglia. Proprio nel richiamare il reato di maltrattamenti in famiglia, la Difesa dell’indagata ha evidenziato come assolutamente mancante nel caso sub iudice l’assenza del requisito del rapporto di “para-familiarità” tra i soggetti coinvolti, nel senso che, pur non rientrando nel contesto tipico della famiglia, il rapporto tra il mobber e la sua vittima deve comportare una relazione abituale e consuetudinaria di vita, poiché è solo con una simile vicinanza che può profilarsi, attraverso lo svilimento e l’umiliazione del soggetto che subisce, l’ipotesi di maltrattamenti: per dirla in soldoni, l’ambiente scolastico in cui sarebbero verosimilmente maturati gli episodi denunciati non può di certo essere considerato “parafamiliare”.
Il presente Comunicato è diffuso a tutela dell’immagine pubblica di Corigliano Assunta.
Avv. Giovanni Luca Aresta

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