Il Tribunale di Brindisi con pronuncia del 15 aprile u.s. accoglie l’istanza per l’ammissione alla procedura di liquidazione da sovraindebitamento ex art. 14 ter e ss. Legge n. 3/2012 presentata da un consumatore, assistita dall’Avv. Valeria Colaianni del Foro di Brindisi,che non possedeva alcun patrimonio da liquidare e che contava esclusivamente su un reddito costituito dal proprio stipendio. Nella procedura veniva nominato il Dott. Gianluca Alparone per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di organismo di composizione della crisi (O.C.C.).
Orbene, con detta pronuncia si consolida sul Foro di Brindisi un orientamento innovativo che sino ad oggi aveva visto solo alcune isolate pronunce del Tribunale di Milano e di Bergamo.
Il caso di specie trae origine da una situazione di dissesto economico che aveva già costretto in passato il debitore a cessare la propria attività imprenditoriale. Tuttavia, pur essendo quest’ultimo in seguito riuscito a percepire un reddito mensile da lavoro dipendente, ed essendo divenuto consumatore, l’accesso alla procedura del Piano del Consumatore ex art. 12 bis e ss. Legge n. 3/2012 gli era preclusa in quanto gli ingenti debiti contratti discendevano appunto dall’esercizio di attività d’impresa. I professionisti valutavano altresìla possibilità di proporre un Piano di accordo che tuttavia appariva del tutto insostenibile in considerazione della modesta disponibilità mensile del debitore. La soluzione più congrua al caso di specie appariva pertanto la proposizione dellaprocedura prevista e disciplinata dalla L. n. 3/2012 art. 14 ter e ss., applicabile in assenza di patrimonio liquidabile solo per una parte minoritaria della giurisprudenza, e che permetteva, tra l’altro nel caso di specie, una considerevole riduzione dei debiti tributari. Ed invero, nel caso di apertura della procedura di liquidazione il D.L. n. 119/2018, convertito in Legge n. 145/2018, comma 188 e 189 (Rottamazione ter con la modalità saldo e stralcio), prevede un abbattimento del 90% dei debiti rientranti nell’ambito applicativo della norma stessa, anche ai contribuenti (solo persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’art. 14 ter della Legge n. 3/2012.
L’orientamento condiviso dalla scrivente professionista che ha assistito il debitore, avvallato dall’O.C.C. dott. Alparone, ed in seguito accolto dal Tribunale di Brindisi, si basa su una interpretazione autentica della disposizione di cui all’art. 14 quinquies, comma II, lett. f) che dà particolare rilievo alla sola circostanza che “non sussistano atti in fronde ai creditori”. Si può ritenere infatti pacificamente che la procedura di liquidazione sia ammissibile anche in assenza di beni immobili e mobili liquidabili con la liquidazione del solo reddito da lavoro percepito mensilmente, che è un reddito futuro, annoverabile qualecredito e, quindi, rientrante come talenella nozione di “bene” di cui all’art. 810 c.c.
Il Giudice pertanto verificata l’esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, l’assenza di atti in fronde negli ultimi cinque anni e che non sussistevano atti del debitore impugnati dai creditori negli ultimi cinque anni, né risultavano atti di disposizione anomali o carichi pendenti, fissava il limite del fabbisogno necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia e dichiarava aperta la procedura di liquidazione al cui bun esito finale seguirà la completa esdebitazione del procedente.
Questo provvedimento apre la strada a tante possibilità di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento che attanagliano purtroppo tanti cittadini dipendenti o pensionati.
Avv. Valeria Colaianni – Dott. Gianluca Alparone