Nel periodo di quarantena i musicisti stanno alleviando gli animi dei cittadini suonando dai propri balconi, ma qualcuno si è chiesto se i musicisti abbiano bisogno di qualcosa? A causa dell’emergenza COVID-19, i lavoratori stagionali e i lavoratori dello spettacolo, in particolare le bande musicali, non eserciteranno nella stagione 2020, perché, lavorando prettamente nel periodo che va da Aprile a Settembre, risulta oramai improbabile un’assunzione per l’anno corrente. Quella che invece non sembrerebbe solo un’ipotesi, spiega il Presidente di Associazione Sampietrana Pierluigi Galati, è il divieto di assembramento anche a fine emergenza, che causerebbe la scarsa affluenza turistica, la disdetta di eventi e i divieti delle feste patronali per la stagione estiva 2020. Queste categorie, di conseguenza, perderebbero la continuità contributiva, che gli permette di percepire il sussidio di disoccupazione NASPI nel periodo di fermo, sino alla stagione lavorativa successiva. Questi lavoratori, da anni, seguivano una tipologia di percorso che gli permetteva di vivere dignitosamente, i sei mesi di primavera-estate si lavorava e i sei mesi di periodo invernale si viveva di sussidio di disoccupazione fino all’ingaggio dell’anno successivo, procedendo in questo senso, anno dopo anno, almeno fino a quando era in vigore il sussidio di disoccupazione ASPI. Dal 1 Maggio 2015, con il jobs act, è entrata in vigore l’indennità NASPI, che prevede il riconoscimento delle settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione versate, cioè, a un lavoratore con contratto a tempo determinato, dalla durata di sei mesi, con un fine rapporto involontario, il sussidio che gli viene riconosciuto è pari a tre mesi, lasciando il lavoratore abbandonato a se stesso per i restanti tre mesi, ad oggi significa che, passato oramai Aprile, dice Galati, il sussidio verrebbe ulteriormente decurtato, nel caso in cui questi lavoratori esercitassero nella stagione 2020. Sono ormai anni che questi lavoratori si vedono posizionati davanti a un bivio, tra sopportazione e fallimento, combattendo con tutti i tagli economici attuati dai diversi governi, già nel 2010, il sussidio di disoccupazione ASPI, ai lavoratori dello spettacolo, gli fu negato, venne poi reintrodotto dopo due anni, ma subendo poi, nel 2015, il dimezzamento dell’indennità con l’introduzione della NASPI. Mai come oggi, queste categorie, rischiano l’estinzione, che determinerebbe la fine delle tradizioni Italiane e il lacunoso servizio di permanenza in Italia per i turisti nel periodo estivo.
Nasce per questo motivo il progetto di Associazione Sampietrana, denominato DSDT (DISOCCUPAZIONE SAMPIETRANA DELLE TRADIZIONI) che verrà inviato al Governo centrale e all’Amministrazione Regionale, per la sopravvivenza dei lavoratori di queste categorie e la continuità e ripartenza delle tradizioni dal 2021, che consiste nell’erogazione di un sussidio di emergenza di 600 euro mensili fino ad un massimo di Aprile 2021 e l’alternativa all’indennità di disoccupazione NASPI con l’introduzione dell’indennità DSDT.
ART.1 MODALITA’ DI ACCETTAZIONE BONUS DI EMERGENZA:
- INPS andrà a verificare nell’estratto conto contributivo dei lavoratori richiedenti l’indennità DSDT, assicurandosi che siano effettivamente lavoratori delle categorie che a causa dei divieti di assembramento non eserciteranno nella stagione 2020.
Se il lavoratore, risulta in queste categorie nel 2018 e 2019, e non percepisce un sussidio pensionistico diretto, gli verrà garantito il bonus di emergenza di 600 euro, che verrà erogato fino a nuova assunzione ma non oltre l’1 Aprile 2021.
ART.2 LE OPZIONI
La fase due del progetto è restituire la dignità e la giusta importanza a queste categorie che sono il 12% del PIL ed essendo coloro che portano in alto il vessillo dell’Italia in termini di tradizioni da oltre un secolo.
Il progettoprevede la possibilità di scegliere se usufruire dell’indennità di disoccupazione NASPI (già in vigore) oppure se usufruire dell’indennità di disoccupazione DSDT, scelta che il lavoratore potrà fare ogni fine rapporto involontario al momento della domanda dell’indennità. La DSDT verrà introdotta in maniera permanente, si potrebbe fare domanda quindi, dopo ogni fine rapporto, e già dalla stagione 2021, INPS non dovrà però tenere conto del 2020, perché non essendo stato versato alcun contributo, a causa del LOCKDOWN, dovrà calcolare 1 anno versato dal 2019 al 2021, per accogliere o meno la domanda DSDT, mentre dal 2022 si proseguirà con il corso naturale di conteggio dell’indennità DSDT, cioè 1 anno versato nel biennio 2021/2022.
PROGETTO INDENNITA’ DSDT (DISOCCUPAZIONE SAMPIETRANA DELLE TRADIZIONI)
ART.3 A CHI E’ RIVOLTA:
L’indennità DSDT spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente l’occupazione, compresi:
- gli apprendisti;
- i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- il personale artistico e dello spettacolo con rapporto di lavoro subordinato;
- I lavoratori stagionali, turistici e termali con rapporto di lavoro subordinato;
- i lavoratori autonomi operanti nel settore stagionale, turistico e termale, artistico e dello spettacolo;
ART.4 L’INDENNITA’ DSDT NON SPETTA:
- ai dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
- ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.
ART.5 DECORRENZA E DURATA:
L’indennità DSDT spetta:
- dall’ottavo giorno dopo la cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
- dal giorno dopo la presentazione della domanda, se è stata presentata dopo l’ottavo giorno;
- dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, se non è stata presentata all’INPS ma al centro per l’impiego e successivamente alla presentazione della domanda DSDT;
- dalla data di riacquisto della capacità lavorativa per malattia comune o infortunio avvenuti entro otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, dall’ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso alla cessazione del rapporto di lavoro o dalla fine del periodo di indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate, oppure dopo 38 giorni dalla cessazione per licenziamento per giusta causa. Questo se la domanda è precedente. Se la domanda è successiva, la prestazione decorre dal giorno dopo la presentazione, che deve comunque risultare entro i termini previsti dalla legge.
- Il sussidio di disoccupazione DSDT viene erogato, se l’età anagrafica è inferiore di 63 anni e non percepisce un sussidio pensionistico.
- Il sussidio di disoccupazione DSDT viene erogato per un numero di settimane pari alle settimane di contribuzione versate, ma non oltre 8 mesi.
- Nel caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, la prestazione è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie e per massimo sei mesi. Dopo la sospensione, il pagamento dell’indennità riprende per il periodo residuo spettante al momento della sospensione.
ART.6 QUANTO SPETTA:
- L’indennità DSDT è pari al 75% della retribuzione media mensile lorda in busta paga.
- L’indennità mensile prevede una riduzione del 15% il settimo mese di fruizione e un’ulteriore riduzione del 15% l’ottavo mese.
- Il pagamento avviene mensilmente e, se previsto, è anche comprensivo degli assegni al nucleo familiare.
- L’indennità DSDT è riscossa con accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale o mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. Secondo le vigenti disposizioni di legge, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per importi netti superiori a 1.000 euro.
ART.7 DECADENZA:
Il beneficiario decade dall’indennità DSDT nei seguenti casi:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio attività autonoma senza comunicazione all’INPS;
- raggiungimento del requisito per il pensionamento di vecchiaia;
- mancata accettazione di un’offerta di lavoro con una retribuzione almeno superiore del 20% all’importo lordo dell’indennità.
- In caso di svolgimento di lavoro autonomo non soggetto a DSDT come impostato nel punto cinquedell’art.3 del medesimo
ART.8REQUISITI:
- Lo stato di disoccupazione deve essere involontario e non causato da dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
- Il lavoratore ha diritto all’indennità per dimissioni durante il periodo tutelato di maternità o nel caso in cui si sia dimesso per giusta causa.
- Devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione e il biennio si calcola procedendo a ritroso a partire dal primo giorno di disoccupazione.
- Il requisito contributivo prevede almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nei due anni precedenti l’inizio della disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, solo se risulta erogata o dovuta per ogni settimana una retribuzione
ART.8A Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:
- i contributi previdenziali comprensivi di quota NASPI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se, all’inizio dell’astensione, risulta già versata contribuzione e per i periodi di congedo parentale, solo se regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati con i quali sia prevista la totalizzazione (sono esclusi gli stati privi di convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale con l’Italia);
- l’astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino a otto anni nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.
ART.8B Non sono invece considerati utili, pur se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:
- malattia e infortunio sul lavoro, solo in assenza di integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
- cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
- assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.
- Per la determinazione del biennio e la verifica del requisito contributivo, i periodi considerati non utili vanno neutralizzati con conseguente ampliamento del biennio di riferimento.
- Il titolare dell’indennità poteva svolgere attività lavorativa occasionale (lavoro accessorio) e con compensi inferiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) nell’anno solare senza che questo determinasse alcuna riduzione dell’indennità.
ART.9 QUANDO FARE DOMANDA DSDT
La domanda deve essere presentata entro due mesi a partire dalle seguenti date:
- ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro;
- data di definizione della vertenza sindacale o di notifica della sentenza giudiziaria;
- data di riacquisto della capacità lavorativa per malattia comune o infortunio, avvenuti entro otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso alla cessazione del rapporto di lavoro;
- trentottesimo giorno successivo alla cessazione per licenziamento per giusta causa.