Comune di Brindisi

La lettura della deliberazione commissariale di nomina del Nucleo di Valutazione del Comune di Brindisi mi ha portato ad esprimere alcune osservazioni racchiuse in sintesi  nella assoluta non condivisione che a presiedere detto Organo sia il segretario generale del Comune e che gli altri due componenti  siano stati scelti con procedura diversa da quella seguita per l’affidamento degli incarichi degli i amministratori delle società partecipate dall’Ente. La presunzione di aver conosciuto direttamente le funzioni e compiti dell’Organo in parola, il costoso impegno finanziario di mantenimento da parte del Comune e non per  ultimo la impietosa decisione del Collegio dei Revisori dei Conti, precedente all’attuale, che ne aveva dichiarato la inutilità, ha  maggiormente contribuito a non acquietare lo stato di disagio in essere  specie a fronte  di mancati interventi  dirigenziali: la realtà di quanto anzidetto è riscontrabile dal registro dei verbali delle adunanze tenute dal Nucleo. Non avevo previsto, invero, il fatto di straordinaria amministrazione, peraltro mai accaduto, di dover prendere atto del provvedimento con il quale drasticamente il pref. dott. Santi  Giuffrè ha proceduto alla revoca dall’incarico al segretario generale dell’Ente, venendo in tal modo contestualmente meno la funzionalità dell’Organo più sopra richiamato. Se questa circostanza non preoccupa sulla operatività del Comune diversamente consegue al venire meno di tutti gli incarichi dirigenziali affidati dal commissario al vertice amministrativo revocato. In tale complicata situazione, tuttavia,  confido che il Commissario con i suoi sub saranno capaci di superare lo stato di empasse in cui si trovano magari facendo ricorso temporaneamente  a chiamate a scavalco di dirigenti di altri Enti, realizzando così anche economie di scala e lacerando come rullo  compressore tutti gli ostacoli che si frapporranno all’avvio dall’Organo di programmazione dell’immediata indizione di concorsi pubblici per le occupazioni dei posti  dirigenziali ancora oggi vacanti da anni.

Ciò premesso  e nel rispetto dei canoni di politica dei tempi, è necessario richiamare sommessamente l’attenzione dell’Organo commissariale sulla ripartizione ragionieristica e di bilancio che indico, per esperienza diretta, la più importante per la vitalità gestionale dell’Ente prima di alcuni altri temi.

Per ragioni personali  mi permetto rivolgere uno ed uno solo suggerimento sulla anzidetta Ripartizione: è necessaria l’attestazione “motivata” del parere da parte dell’Organismo di Revisione Contabile su tutti gli atti contabili che provocano movimentazioni di risorse finanziarie di entrata o di uscita nel bilancio comunale. In buona sostanza, per esempio, la particolare deliberazione commissariale n. 11 del 18/7/2017, con la quale si è inteso integrare l’approvazione al rendiconto 2016,probabilmente abbisognava di precisazioni  per sgomberare ipotesi di errate trasposizioni di dati numerici. Tanto chiarito, più semplice appare la impostazione e risoluzione dei  restanti  due problemi  da poiché trovano allocazione nel rispetto di ben precisi profili normativi. Il primo riguarda la creazione e il pagamento di danni erariali commessi  dall’Organo di programmazione (commissari prefettizi inclusi) o da quello di esecuzione che di norma vengono sentenziati dalla Corte dei Conti su segnalazione dei responsabili  individuati dalla Procura Generale della Corte dei Conti. Naturalmente la mancata denuncia del danno comporta la responsabilità in capo al trasgressore come per esempio nel caso dell’acquisto d un bene pubblico mai utilizzato e sul quale gravano anche le spese di manutenzione (è il dirigente del patrimonio  immobiliare dell’Ente cui appartiene l’immobile a produrre la relativa denuncia alla Magistratura contabile per sperpero di danaro  pubblico. Come di tutta evidenza costituisce danno erariale il mancato recupero di somme certe, liquide ed esigibili illegittimamente erogate al personale dipendente e non recuperate dal vertice amministrativo.   Il  secondo è stato impostato seguendo indirizzi  non univoci che hanno provocato e provocano danni erariali oltre alla creazione di debiti fuori bilancio e riguarda il settore  Affari Legali del Comune che peraltro è privo del dirigente a seguito della revoca  delle funzioni al segretario generale a  cui era affidata la dirigenza di detto settore. Ed allora. E’ presumibile che il Commissario voglia procedere da subito alla verifica dell’enorme contenzioso che si è verificato nel settore, individuando, naturalmente,  le cause che lo hanno determinato: potrà accertare che per esempio alcuni Uffici, interessati  dal settore legale per notizie e ricezione  di atti di causa non abbiano inteso dare riscontro alle opportune richieste ed ancora che nessun provvedimento sia stato adottato dal Nucleo di Valutazione nei confronti del dirigente della struttura resasi colpevole di detta negligenza  amministrativa. In questa ottica dovranno essere fornite le dovute spiegazioni in ordine ai numerosi decreti ingiuntivi pervenuti all’Ente e non impugnati. Sta di fatto che ai sensi dell’art. 107 del D.L.vo 267/2000, l’atto di conferimento della consulenza e del patrocinio legale rientra negli atti riservati alla dirigenza non essendo in alcun modo riconducibile a compiti di indirizzo o controllo politico sicchè è assolutamente inibito all’organo politico interventi in tal senso. Ovviamente è possibile, nel caso in cui il Comune è dotato di apposito Ufficio legale e previa apposita e circostanziata relazione da parte del responsabile dell’anzidetto ufficio anche sul costo dell’incarico, attribuire a professionista esterno la difesa dell’Ente: una diversa procedura non è corretta e provoca danni erariali non riconoscibili.

Dr. Franco Leoci

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