BRINDISI – L’annata venatoria che si avvia verso la sua conclusione (la stagione venatoria terminerà infatti il 31 gennaio) è stata per i cacciatori pugliesi la prima dall’emanazione e contestuale entrata in vigore della nuova normativa regionale in materia di caccia.
La nuova legge regionale è la n° 59/2017, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela a la programmazione delle risorse faunistico-alimentari e per il prelievo venatorio”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 144 suppl. del 21-12-2017 e disponibile sul sito della Regione Puglia.
Essa sostituisce la norma precedente, la l.r. 27/1998, e fissa rispetto ad essa delle novità che è bene tenere presenti.
Fra queste, si ricorda il divieto di cacciare negli oliveti in forma di rastrello a partire dal numero minimo di due cacciatori, che è stato anticipato al 15 ottobre(la violazione di detta norma è punita con una sanzione da 250 euro), nonchél’estensione del divieto di effettuazionedi caccia mediante “appostamento, in qualsiasi forma”, oltre che al Beccaccino, anche alla Beccaccia (qui la violazione è soggetta ad una sanzione di 500 euro).
L’importo delle altre sanzioni amministrative che erano già previste dalle l.r. 27/98, rideterminato in euro, non ha subito modifiche degne di nota.
La recente operazione condotta dai Carabinieri Forestali di Ostuni, i quali nel corso di un servizio di controllo dell’attività venatoria, hanno rinvenuto nel carniere di un cacciatore un esemplare appartenente ad una specie considerata cacciabile fino al 31 dicembre (ma protetta successivamente a tale data),costituisce poi lo spunto ribadire alcuni concetti essenziali ai fini di un corretto esercizio dell’attività venatoria.
Il fatto che una determinata specie sia inserita fra quelle considerate “cacciabili” ai sensi della normativa vigente in campo venatorio non significa che detta specie possa essere considerata cacciabile sempre e comunque. Al di fuori dell’arco temporale ben definito, all’interno della stagione venatoria, in cui detta specie è cacciabile, il suo abbattimento si configura infatti come l’abbattimento di una specie protetta e come tale viene trattato. I periodi in cui è possibile l’abbattimento delle singole specie oggetto di caccia sono quelli fissati nel calendario venatorio regionale e la loro inosservanza comporta un illecito di natura penale. L’atto prima menzionatoha infatti comportato la denuncia del cacciatore ed il contestuale sequestro della selvaggina abbattuta e dei mezzi di caccia.