Progetto campo da golf: rispetto per le sentenze del TAR ma sottovalutati i profili paesaggistici e ambientali

Domenico Attanasi

Le due recenti sentenze del TAR di Lecce sul campo da golf da 18 buche impongono alcuni chiarimenti di carattere tecnico-giuridico e un approfondimento politico.

Dal punto di visto tecnico si tratta di due separate sentenze pubblicate lo scorso 12 luglio. L’oggetto del contendere, in entrambi i casi, è il provvedimento autorizzatorio regionale (PAUR) che da una parte autorizza la realizzazione del campo da golf da 18 buche ed il recupero della masseria adiacente, ma dall’altro boccia la realizzazione di nuove volumetrie alberghiere.

Il medesimo provvedimento è stato impugnato sia dal Comune di Francavilla Fontana, per ottenere l’annullamento integrale dello stesso PAUR alla luce del parere sfavorevole rilasciato in fase istruttoria dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, che dalla ditta che ha presentato il progetto, la quale ha ritenuto il PAUR elusivo di un precedente giudicato e viziato da carenza istruttoria e motivazionale nella parte in cui ha escluso dal progetto la realizzazione di nuove volumetrie.

Il TAR ha respinto il ricorso del Comune e ha accolto quello della società, sostenendo, in via di estrema sintesi, che il PAUR fosse non viziato da carenza istruttoria e motivazionale quanto agli aspetti di criticità ambientale e paesaggistica sollevati dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, e viziato da carenza istruttoria e motivazionale per le volumetrie destinate a residenze alberghiere

Ad una prima lettura, la disamina congiunta delle due sentenze suscita però qualche perplessità, che formerà oggetto del doveroso vaglio tecnico, atteso che, per definizione, il PAUR è caratterizzato da una istruttoria complessa e unica, e pertanto non convince il fatto che il TAR abbia ritenuto, contemporaneamente, l’istruttoria carente e illegittima (nella sentenza n. 875/2024) e completa e legittima (nella sentenza n. 876/2024).

Inoltre è bene chiarire che le due pronunce, se portate ad esecuzione e non appellate, obbligheranno la Regione Puglia a riaprire la conferenza di servizi per i soli aspetti relativi alla volumetria destinata a residenza alberghiera, con l’onere di valutare e illustrare compiutamente le ragioni che il giudice amministrativo ha già mostrato di ritenere coerenti con una conclusione positiva rispetto alle pretese dalla società proponente.

Tale ipotetico scenario offre anche l’occasione per spiegare, in risposta ad alcune prospettazioni che potrebbero fuorviare l’opinione pubblica, che il soggetto istituzionalmente deputato ad assentire o a respingere il progetto è la Regione Puglia, tant’è vero che l’atto impugnato è il provvedimento dirigenziale regionale e non un atto del Comune. E se è vero che il Comune ha impugnato il PAUR che aveva autorizzato seppur parzialmente il progetto, è altrettanto vero che ciò è avvenuto sulla base delle (gravi) criticità paesaggistiche ed ambientali che la stessa Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia aveva evidenziato. Criticità che ad avviso della intera Giunta Comunale di Francavilla Fontana, che ha deliberato la costituzione in giudizio, non sono state adeguatamente tenute in considerazione sia in sede di PAUR che successivamente dal TAR.

Per tali ragioni, la Giunta Comunale, d’intesa con le forze politiche che compongono la maggioranza, valuterà a brevissimo se impugnare la sentenza del TAR. Ma ciò che appare a questo punto, e in ogni caso, opportuno precisare, a scanso di qualsivoglia equivoco, è che una eventuale impugnativa non costituirà di certo il riflesso di un (inesistente) pregiudizio ideologico nei confronti della iniziativa economica privata, ma rappresenterà il naturale frutto del contemperamento tra contrapposti interessi legittimi che ogni amministratore pubblico libero ed in buona fede è chiamato ogni giorno ad operare con fatica e senso di responsabilità nei confronti di tutti i cittadini.

Il Vicesindaco – Assessore all’urbanistica e al contenzioso

Avv. Domenico Attanasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDIVIDI

LASCIA UN COMMENTO