“Dal sito del Comune di Brindisi rilevo che la deliberazione n. 204 del 7/12/17 è stata rettificata con la delibera n. 234 del 28/12/17, ma che i due provvedimenti necessitano di essere rivisti al fine di evitare che la volontà espressa dall’adottante sia travisato o peggio ancora la non stesura perfetta dei provvedimenti possa costituire ragione di impugnativa. Risulta “ictu oculi” che la delibera (234), si è resa necessaria al fine di rettificare quella precedente (204) che riporta fra i “visti del Commissario” anche quello dell’allegato parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori assolutamente non pertinente. Ora, al di là della semplicistica dichiarazione di trattarsi di mero errore materiale nell’allegare atto improprio alla adottata delibera (204), peraltro senza motivare se siano state avviate azioni conseguenziali, emerge dalla delibera rettificativa (234) altro mero errore di indicazione di data della precedente (4/12/17 invece di 7/12/17)ed ancora le diverse date fra adozione dell’atto 28/12/17 e relativa sottoscrizione dello stesso il giorno successivo da parte di Commissario e Segretario Comunale, l’errata attestazione per il richiamo all’art. 49 del parere favorevole di regolarità tecnica che attiene invece alla regolarità contabile di esclusiva competenza del dirigente del settore finanziario e peraltro mancante. Non esiste volontà a discutere di atti eventualmente a corredo dell’importante provvedimento relativo all’approvazione della produttività collettiva del personale non dirigente, ma, oltre alla necessità di nuova delibera correttiva a quelle precedenti, sussistono dubbi fondati sull’adozione dell’atto di cui si discute con riferimento all’attuale parere del Collegio dei Revisori: non appare possibile superare a piè pari le subordinate al parere favorevole reso dall’anzidetto Organo e, pertanto, non sembra corretto procedere sul piano amministrativo in presenza di condizionamenti di fattori sottoposti a clausole risolutive non ancora verificatesi.
Tanto per contribuire sui fatti in discussione”.
Franco Leoci