Rifiuti, nuovo colpo di scena: Ecologica Pugliese si rivolge all’anticorruzione

BRINDISI – Lo studio legale ‘Enzo Augusto ed associati’, che cura gli interessi di Ecologica, ha inviato al Comune di Brindisi, e per conoscenza al Prefetto, alla Procura e all’Anac, una lettera con la quale rende noto che, a seguito dell’avvenuta aggiudicazione alla Falzarano della procedura di gara per l’affidamento biennale dei servizi di raccolta dei rifiuti, Ecologica ha rimesso all’Anac le seguenti osservazioni:

– “La Falzarano si è resa colpevole di gravi illeciti professionali di cui all’art 80, c. 5, lett. C) del D. lgs. 50/2016, come si evince dalla stessa dichiarazione dell’impresa partecipante, che ha ammesso espressamente la sussistenza di tale condizione, ostativa, facendo rinvio alle risoluzioni per inadempimento subite dai Comuni di Sant’Agata, Telese Terme, Arzano e San Marcellino”.

La disposizione normativa in oggetto statuisce che:

“Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, qualora:

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”;

– “La Falzarano ha reso gravi e svariate dichiarazioni mendaci: ha omesso di dichiarare che è stata esclusa dalla gara bandita dal Comune di Giugliano proprio per aver reso molteplici dichiarazioni mendaci con riferimento alla durata degli appalti gestiti e all’ammontare dei relativi canoni, da valutare ai fini di verificazione la sussistenza dei requisiti richiesti, nonché con riferimento all’avvenuta dissociazione della condotta criminosa di un soggetto (nella lettera si fa il nome, ndr), all’epoca ancora institore, se pure cessato dalla carica di responsabile tecnico, e attualmente addirittura socio pro quota, e con riferimento ai provvedimenti di risoluzione per inadempimento che ha persino omesso di dichiarare e che sono stati rilevati d’ufficio dalla Commissione di gara. La stessa impresa, inoltre, ha reso dichiarazioni mendaci anche nella procedura di gara indetta dall’ARO BA/7, che, in virtù di ciò, ne ha disposto l’esclusione”;

– “La Falzarano, nella propria compagine sociale presenta un soggetto condannato in via definitiva per ricettazione. Trattasi di un soggetto (il cui nome è riportato nella missiva, ndr), socio pro quota, e, in quanto tale, rientrante tra i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016”.

Tale disposizione recita che: “L’esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.




In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima”.

“Pertanto – prosegue la lettera – in considerazione di quanto sopra, invitiamo l’Amministrazione Comunale a sospendere con effetto immediato l’affidamento dei servizi di igiene urbana in favore della Falzarano, nelle more che siano espletati gli accertamenti in corso da parte dell’Anac e dei provvedimenti relativi anche all’A.G. adita […]”.

“In difetto – conclude lo studio legale -, in caso di un repentino affidamento dei servizi contra legem, la condotta dei responsabili sarà rimessa all’attenzione delle Autorità competenti, per la valutazione delle responsabilità relative di carattere risarcitorio, penale e contabile”.

 




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