È decollato il progetto “Insieme per una enfiteusi sostenibile” e contenuto in un Protocollo d’intesa aperto a tutti i soggetti pubblici e privati che intendano difendere le ragioni degli enfiteuti e livellari ancora soggetti a questo balzello surreale.
I tentativi promossi negli anni passati di riformare l’istituto giuridico dell’enfiteusi non hanno sortito alcun effetto, per cui, recependo il suggerimento di diversi parlamentari che avevano manifestato le loro perplessità e difficoltà a farsi sostenitori di precedenti richieste formulate con molta approssimazione, in maniera generica o contraddittoria, è stato tracciato questo nuovo percorso. Che prevede il coinvolgimento diretto dei Comuni ed altri tramite appunto un Protocollo di Intesa per sottoporre al Governo (non al Parlamento che richiede tempi assai lunghi) le richieste di revisione dell’istituto contenute nel testo normativo recepito dal Protocollo, perché lo adotti con un decreto legge (magari nel prossimo “omnibus”).
Al progetto hanno già aderito, oltre l’Associazione Pro Enfiteusi Sostenibile promotrice, alcuni Comuni. L’adesione al Protocollo è a costo zero. L’oggetto del Protocollo non è altro che il testo normativo da proporre e contenente le norme da abrogare, quelle da modificare e quelle da integrare.
Il testo, recependo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con le decisioni del 1966, 1997 e 2008, prevede sostanzialmente:
- Il capitale di affrancazione non dovrà essere più oggetto di mercanteggiamento o dipendente da valutazioni discrezionali di periti od altri, ma, pari al valore determinato ai fini IMU, ridotto del 50% per la presenza dell’enfiteusi;
- Nei processi di affrancazione il Giudice dovrà accertarsi della legittimazione processuale dell’eventuale convenuto (concedente) e quindi verificare se egli ha assolto agli obblighi previsti dal 3° comma dell’art. 967 del codice civile (se c’è stata alienazione del diritto, “l’acquirente non può pretendere l’adempimento degli obblighi dell’enfiteuta prima che a questo sia stata notificata l’alienazione”);
- Qualora dalle risultanze dei Registri Immobiliari non risultino iscrizioni e trascrizioni riferentisi all’ultimo ventennio a favore di colui che sia ritenuto titolare della prestazione, il Giudice riconosce la mancata sussistenza del diritto e dispone con proprio decreto la cancellazione di ogni intestazione riguardante i diritti in oggetto (“Le risultanze catastali non possono avere, di per sé, decisivo valore probatorio per l’ovvia considerazione che non vi è alcuna certezza in ordine alla correttezza dell’indicazione” – Cass. penale, Sez.III, 6/10/2008, n.38044).
Ovvio che, più aderenti al Protocollo ci saranno, più rappresentativa sarà la richiesta oggetto del progetto, più possibilità di successo ci saranno.
Domenico GALETTA
Presidente dell’Associazione Pro Enfiteusi Sostenibile
P.S. Di seguito il testo normativo di cui al progetto
TESTO EMENDATIVO DELLE NORME SULL’ENFITEUSI
Disposizioni in materia di enfiteusi e livello
(Per una corretta e contingente applicazione delle norme in materia di enfiteusi e livello a causa della vetustà dell’istituto e per le censure opposte dalla Corte costituzionale)
- L’art. 1 della legge 22/7/1966, n. 607 è sostituito dal seguente:
“I canoni enfiteutici perpetui o temporanei e le altre prestazioni fondiarie perpetue non possono superare l’ammontare corrispondente alla quindicesima parte del capitale di affrancazione.
I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura superiore sono ridotti al limite di cui al precedente comma.
I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura inferiore non possono essere aumentati.
L’ammontare del capitale di affrancazione è pari alla rendita catastale rivalutata ai fini della determinazione della base imponibile per il pagamento dell’imposta unica comunale”.
- All’art. 3 della legge 22/7/1966, n. 607, dopo le parole “compreso il creditore ipotecario.” Aggiungere le parole: “La loro legittimazione deve essere comprovata previo deposito della documentazione relativa all’assolvimento degli obblighi previsti dall’ultimo comma dell’articolo 967 del codice civile.”
- Al secondo comma dell’art. 4 della legge 22/7/1966, n. 607, dopo le parole “il Pretore”, sopprimere la locuzione “,inteso se del caso un consulente tecnico,” e dopo le parole “determina la somma” aggiungere “secondo il calcolo previsto dal precedente art.1,”.
- All’art. 4 della legge 22/7/1966, n. 607, prima dell’ultimo comma, aggiungere il seguente sesto comma:
“Qualora dalle risultanze dei Registri Immobiliari non risultino iscrizioni e trascrizioni riferentisi all’ultimo ventennio a favore di colui che sia ritenuto titolare della prestazione, il Giudice riconosce la mancata sussistenza del diritto e dispone con proprio decreto la cancellazione di ogni intestazione riguardante i diritti in oggetto.”
- All’art. 16 della legge 22/7/1966, n. 607 aggiungere il seguente secondo comma:
“I giudizi di affrancazione possono essere parimenti riassunti ogni qualvolta subentrino condizioni di maggior favore per l’enfiteuta”.
- All’art. 2 della legge 18.12.1970, n.1138, dopo le parole “Ai fini dell’applicazione”, sopprimere le parole “del primo e dell’ultimo comma” e dopo le parole “alle enfiteusi rustiche”, sostituire le parole “costituite successivamente al 28 ottobre 1941” con le parole “e urbane”.
- L’art. 5 della legge 18.12.1970, n.1138 è abrogato.
- L’art. 6 della legge 18.12.1970, n.1138 è abrogato.
- All’art. 9 della legge 18.12.1970, n.1138 sostituire le parole finali “a 15 volte l’ammontare del canone” con le parole “al capitale di affrancazione”.
- All’art. 1 – comma 747 – della legge 27/12/2019, n. 160 aggiungere il seguente capoverso:
“d) per i terreni agricoli, aree urbane ed edificatorie gravati da vincoli enfiteutici”.