Leggo dalla stampa che il TAR LAZIO con sentenza del 19 giugno 2024 avrebbe dato il via libera ad EDISON. Non è così. La sentenza ha dichiarato solo che il CONSORZIO ASI non avrebbe potere (uso il condizionale visto che si è in presenza di una sentenza impugnabile) per prescrivere ad EDISON il rispetto dei 30 metri dettato dalla legge nazionale sulla distanza di qualsiasi manufatto da dei binari (per evitare che incidenti sempre possibili si trasformino in catastrofi per chi abita o lavora nelle vicinanze dei binari). Spettando tale potere secondo il TAR all’Autorita portuale, atteso che l’opera è prevista come da realizzarsi in area portuale. Nessuna pronuncia su quale sia la distanza da rispettare è contenuta in detta sentenza.
Anzi la parte molto interessante della sentenza è quella in cui, per affermare la propria competenza e non quella del TAR Lecce, il TAE LAZIO qualifica il progetto Edison per Brindidi come rientrante tra le infrastrutture di trasporto ricomprese nella rete nazionale dei gasdotti stante il previsto collegamento del deposito Edison di Brindisi con la rete nazionale gas gestita da Snam e l’autorizzazione concessa ad Edison di cedere il gas a tale rete. Senonche per tali opere la legge prevede l’obbligo di sottoposizione a Valutazione di Impatto Ambientale VIA , non osservato nella procedura autorizzativa del deposito di Brindisi, così come denunciato dal Movimento 5 stelle al Parlamento Europeo e da CGIL e dalle associazioni di tutela dell’ambiente alla Procura della Repubblica di Brindisi, che, a questo punto, dovrà fare le proprie doverose valutazioni sulla mancanza di tale VIA.