BRINDISI – Disservizi, interruzioni o ritardi relativi al servizio di gestione dei rifiuti possono giustificare una riduzione della TARI, indipendentemente dalla prova del danno diretto subito dal ricorrente.
Lo afferma una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia, n. 931/2/2016 (presidente Sammarro, relatore Bianchi) a riconoscere lo sconto fino all’80% sulla tassa, o il diritto a beneficiare di una tariffa ridotta del 40% rispetto a quella totale se il punto di raccolta risulta essere molto distante rispetto all’abitazione del contribuente.
La CTP ha sostanzialmente provveduto ad applicare la lettera della legge che garantisce al contribuente il diritto a chiedere la riduzione in alcuni casi: ad esempio, se la sua zona non è servita dalla raccolta rifiuti, potrà beneficiare di uno “sconto” nella misura massima del 40%; nelle zone in cui il servizio di raccolta risulti interrotto per un periodo di tempo o effettuato in modo scorretto, se l’ASL o l’autorità sanitaria abbiano riconosciuto l’emergenza ambientale o la sussistenza di un pericolo per la salute, si potrà ottenere una riduzione della tassa rifiuti dell’80%; infine, resta una riduzione di entità variabile a discrezione del Comune per le zone organizzate con la raccolta differenziata.
Si tratta di casi non infrequenti, soprattutto se si pensa alle violazioni in materia di raccolta differenziata, attuate dagli incaricati alla raccolta, prima ancora che dai cittadini; oppure, laddove il servizio di raccolta rifiuti sia avvenuto in maniera scorretta o “a singhiozzo” a causa di motivi di sciopero o altri motivi imprevedibili di tipo organizzativo.
Si assiste spesso, dunque, a veri e propri accumuli di immondizia per le strade, accanto alle abitazioni o in altre zone della città, comprese aree verdi, con conseguenti rischi per la salute e l’ambiente a causa delle esalazioni che rendono l’aria irrespirabile e del proliferare di insetti o topi. Per questo è necessario che, al fine della riduzione della tariffa, l’Autorità Sanitaria riconosca l’emergenza ambientale e documenti il danno all’ambiente o alla salute pubblica.
Nel caso esaminato dalla CTP di Vibo, il contribuente si era visto notificare dal Comune un avviso di pagamento relativamente alla maggiore TARI per l’anno 2014. Tuttavia, questi aveva adito il giudice chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto a una riduzione del tributo pari al 20% del dovuto stante l’articolo 37 del regolamento Iuc e l’articolo 1, legge 147/2013.
In particolare, il cittadino evidenziava che durante l’anno vi era stato un vero e proprio collasso del sistema di raccolta e gestione di rifiuti, con accumuli in zona di tonnellate di rifiuti e un degrado che aveva provocato esalazioni e miasmi, oltre al proliferare di insetti e ratti. Da qui il pericolo concreto di un danno alla salute pubblica, come documentato dall’Autorità Sanitaria. Il servizio, inoltre, era stato effettuato in violazione della disciplina relativa alla raccolta differenziata.
Il Comune si difende negando le violazioni e affermando che il servizio non era stato interrotto, poichè un’ordinanza comunale aveva obbligato al gestore la raccolta coattiva. Ciononostante, la CTP accoglie il ricorso del contribuente, richiamando la normativa che riconosce la riduzione della TARI innanzi a due condizioni alternative: in primis, laddove il servizio sia stato interrotto o la disciplina di riferimento gravemente violata, oppure se l’interruzione, per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, abbia determinato una situazione di danno o pericolo per persone o ambiente. Basta anche solo uno di tali presupposti, precisa la Commissione, affinché ai cittadini coinvolti sia riconosciuto il diritto alla riduzione dell’importo pari almeno all’80%.
Ai fini del riconoscimento, inoltre, non serve che sia provato anche che il cittadino abbia subito un danno alla propria persona o cose. Neppure all’uopo è necessario un apposito provvedimento formale da parte dell’Autorità Sanitaria attestante la situazione di pericolo o danno alle persone o alla salute pubblica, essendo sufficiente anche un mero sollecito inviato al Comune.
Nel caso esaminato, al cittadino viene riconosciuta la riduzione del tributo stante l’ampia documentazione relativa alle disfunzioni del servizio di raccolta e gestione rifiuto, a mezzo articoli di giornale e provvedimenti dell’Autorità Sanitaria. (Fonte www.laleggepertutti.it).