BRINDISI – Si è già detto tanto sulla vicenda esplosa ieri, riguardante i compensi liquidati ad alcuni dirigenti e funzionari della pianta organica del Comune di Brindisi a seguito della loro partecipazione alle attività amministrative dell’Ufficio dell’Aro/2 Br, costituito nel 2013 attraverso una Convenzione tra i Comuni di Brindisi, Mesagne, S, Donaci, Cellino, S. Pietro e Torchiarolo atta a disciplinare la gestione associata dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti nei 6 comuni. La determina dirigenziale del 20 gennaio scorso, con la quale si liquidavano 188.000 euro circa per le prestazioni che i tecnici del Comune Capoluogo hanno svolto negli anni 2014, 2015 e 2016, giustificava tale corrispettivo con un rimando all’art. 9 della Convenione suddetta: ma cosa dice tale disposizione?
In essa è statuito che “L’Ufficio dell’Aro si avvale della struttura organizzativa del Comune Capofila e/o degli Enti Locali convenzionati per tutta l’attività amministrativa, tecnica e contabile. […] Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l’Ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell’Ufficio Comune”.
E’ proprio l’interpretazione di tale art. 9 che ha fatto scattare le indagini del Sindaco e del suo Staff, e che ha convinto l’Ufficio Legale del Comune ad optare per l’opposizione al decreto ingiuntivo, pari a 58.000 euro, avanzato dall’ex vice Segretario Generale Del Citerna proprio in merito ai corrispettivi in oggetto. Il Comune, attraverso l’avv. Trane in giudizio, ed attraverso il Sindaco ora, si dice forte della Delibera della Corte dei Conti risalente al febbraio 2016, la quale ha enucleato il principio di onnicomprensività delle retribuzioni dei dipendenti pubblici: detto in soldoni, il lavoro prestato dai tecnici comunali per l’Ufficio Aro rientrerebbe tra le mansioni, e quindi tra i corrispettivi fissati nel rapporto contrattuale in vigore con l’Ente comunale.
In realtà, tra gli uffici di Palazzo di Città circola un altro orientamento, che sostiene quanto segue: le prestazioni offerte presso l’Ufficio Aro non attengono strettamente alle mansioni oggetto del contratto di lavoro con il Comune, in quanto le attività amministrative dell’Ufficio Aro implicano un aggravio di lavoro; vi sono da seguire, infatti, anche gli altri 5 comuni. Tutto ciò, quindi, non rientrerebbe tra i compiti e le mansioni ordinarie disciplinate nel rapporto contrattuale tra i tecnici comunali e l’Ente di Piazza Matteotti: dovrebbe essere riconosciuto loro, pertanto, un compenso precipuo per tali prestazioni aggiuntive, come previsto appunto nella Determina del 20 gennaio scorso.
L’art. 12 della Convenzione dispone poi che “Gli Enti Locali convenzionati si impegnano a corrispondere la propria quota di finanziamento per il funzionamento dell’Ufficio Comune di cui all’art. 9. Le spese di funzionamento sono suddivise tra i Comuni in base alla popolazione rilevata nell’ultimo censimento (il Comune di Brindisi per il 59%, ndr)”.
La questione, dunque, si gioca tutta a livello ermeneutico, ma è evidente come l’accantonamento delle somme previste dal Comune di Brindisi attraverso la Delibera di incarico all’Ufficio Aro abbia creato aspettative nei tecnici comunali che vi hanno prestato lavoro, i quali, in assenza di tale aspettativa economica, avrebbero declinato l’invito o, probabilmente, avrebbero fatto pesare l’iniquità dell’onere ricadente in capo a loro, dato che, a parità di corrispettivo con gli altri dirigenti e funzionari, avrebbero dovuto sostenere un aggravio di lavoro esorbitante l’ambito comunale.
Al di là di come andrà a finire la vicenda, comunque, si è avuta l’ennesima conferma che la trasparenza e la linearità non abitano da queste parti.
Andrea Pezzuto Redazione |