La determina regionale 37 del 18 marzo 2019 prescrive l’estirpazione di 160 piante di ulivo infette per il contenimento della diffusione della Xylella Fastidiosa in agro di Brindisi. Secondo il Movimento No TAP di Brindisi tale determina è irregolare e l’estirpazione sta avvenendo oltre i termini prescrittivi: perciò per l’ARIF, cioè l’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali della Puglia, ente competente per gli sradicamenti, non eradicazioni (si sradica un albero, si eradica un batterio) , viene stabilito dalla determina “che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro applicazioni è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.”.
Spieghiamo i dettagli: le 160 piante infette, individuate nel monitoraggio luglio 2017-aprile 2018, localizzate nelle aree di cui alla DDS 109 del 19 aprile 2018″, e quindi ricadenti nella ex zona contenimento, ma oggi superata dalla Decisione (UE) 2018/927/UE del 27/06/2018 che ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53, estendendo la zona infetta a tutta la Provincia di Brindisi, non hanno più alcuna motivazione per essere estirpate, dato che anche la norma regionale DGR 1890 di ottobre 2018, citata nella determina, colloca l’obbligo di estirpazione a 20 km dalla zona di contenimento: in effetti non ha più senso eliminare alberi della zona infetta distanti dalla zona di possibile diffusione a nord del batterio. Invece si procede per “dare continuità amministrativa, nonostante la sopravvenuta Decisione UE 2018/927”, senza senso. Gli alberi in determina si trovano quasi tutti concentrati ai due lati della SS 16 Brindisi – San Vito dei Normanni, passato il cavalcavia per la stazione di San Vito nelle Contrade Mascava, Grottamiranda fino a Serranova.
La determina di sradicamento viene pubblicata sull’albo pretorio del Comune con foglio, particella e nome del proprietario, che ha dieci giorni per provvedere lui all’estirpazione, altrimenti, “allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni …. l’ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione…. utilizzando prodotti a base di acetamiprid o deltametrina autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius (sostanze vietate in molti paesi dell’Unione Europea) ed estirpare le piante infette secondo le procedure Rep n. 021203 del 23/10/2018.
Riepilogando: la determina è del 18 marzo, più 3 giorni di pubblicazione più 10 giorni di affissione all’albo pretorio, l’ARIF avrebbe già dovuto estirpare gli ulivi, vista l’emergenza e “a pena per non adempiere alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro applicazioni è proseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.”: l’estirpazione sarebbe dovuta avvenire nel periodo compreso tra l’uno e il 10 aprile, invece i 13 alberi del foglio17 particella 875 di proprietà di Tedesco Cosimo sono stati estirpati il 19 aprile e non ci risultano altre estirpazioni dei 160 alberi in determina.
Ricordiamo che i proprietari hanno diritto a un piccolo contributo depositato, al netto delle spese di estirpazioni riconosciute ad ARIF, e “che il proprietario /conduttore delle piante di ulivo, ricadenti in area vincolata paesaggisticamente, in adempimento alle prescrizioni della Sopraintendenza, dovrà procedere al reimpianto con le varietà di olivo di cui alla DDS n. 274 del 04/05/2018 e n. 280 del 17/05/2018, … , ad integrazione di quanto espiantato ”. Oltre al danno anche la beffa.
I proprietari di ulivi dovrebbero tutti i giorni collegarsi al sito dell’ARIF o all’albo pretorio del proprio Comune per sapere se avranno ancora i loro ulivi, non possono fare controanalisi anche se i loro alberi sono verdi e produttivi, non possono fare ricorsi in autotutela, subiscono il danno e si ritrovano il legno infetto dei fusti sul terreno e devono persino reimpiantare leccino (portainnesto) o Favolosa (una piantina adatta a colture superintensive, non singole) perché tutti i 160 ulivi da estirpare ricadono in zona di vincolo paesaggistico nazionale…
Chiediamo alla Regione di annullare tale determina perché superata dalla Decisione (UE) 2018/927/UE del 27/06/2018 e perché le estirpazioni stanno avvenendo ben oltre i 20 giorni prescritti in emergenza contro la diffusione del batterio e l’ARIF, secondo la determina, è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p. per il ritardo nell’adempiere alle disposizioni impartite, perciò intimiamo all’ARIF di non proseguire con ulteriori estirpazioni della suddetta determina n. 37 in agro di Brindisi, perché fuori tempo prescrittivo.
Movimento No TAP di Brindisi