Il Giudice di Pace, sulla base dei numerosi ricorsi presentati dagli Avv.ti Marco ELIA e Marco MASI dell’Adoc Uil di Brindisi, continua ad annullare le sanzioni per presunta violazione di zone a traffico limitato, condannando il Comune di Brindisi a risarcire altresì le spese legali sostenute per i giudizi. A pagare, però, sarà sempre il Comune di Brindisi e, quindi, solo e soltanto gli incolpevoli contribuenti.
Sono ormai note le numeroseZTL illegittime che gravano la città di Brindisi la cui cartellonistica è stata dichiarata dai Giudici del tutto inidonea, in quanto recante dimensioni non conformi a quanto prescritto dalla normativa di settore (“55 centimetri per 55, invece di 75 per 125 e 75 per 75“) e, peraltro, posizionata in maniera occulta. Pertanto,gli automobilisti, nell’azionare la manovra di svolta, non sono in grado di avvedersi per tempo del c.d. varco. Ed invero, nelle sentenze di annullamento si legge testualmente che “secondo il legislatore e per la giurisprudenza maggioritaria, la segnaletica deve essere sempre idonea per dimensioni, visibilità, leggibilità e posizionamento e che la violazione di uno solo di questi parametri può provocare l’illegittimità dell’accertamento secondo prudente apprezzamento. Ed ancora: “L’automobilista è stato illegittimamente multato perché entrato una zona della città a traffico limitato, dove la presenza della segnaletica, solo dopo aver eseguito la svolta, ha reso difficile se non addirittura impossibile la percezione del divieto da parte dell’utente”. Per di più, stando alle sentenze: “Il divieto non viene anticipato da alcun preavviso”.
In definitiva “Il Comune ha violato l’articolo 79 del Codice della strada che regola la distanza e lo spazio minimo di avvistamento dei segnali di prescrizione…il Codice stabilisce uno spazio minimo di almeno 80 metri, in maniere tale da essere percepiti sia di giorno che di notte. Vi è l’illegittimità del verbale impugnato che risulta nulla e il ricorrente va esente da qualsivoglia responsabilità”.
A pagare ora dovrà essere il Comune per le spese legali. In media pari a 250-300 euro.
Inoltre, pacifica giurisprudenza afferma che l’assenza di periodica taratura degli strumenti di rilevamento, comporta l’illegittimità della sanzione amministrativa. Sul punto, il Comune di Brindisi, nei plurimi giudizi, non ha mai dato prova di tale necessario adempimento, venendo meno al principio dell’inversione dell’onere della prova.
Aspetto che desta non poca preoccupazione è la completa indifferenza dell’Amministrazione che, a fronte delle molteplici condanne subite e dell’ingente esborso per spese di ricorso, non ha ancora provveduto a regolarizzare la cartellonistica e, dunque, sollevare gli incolpevoli cittadini da ulterioriingiuste sanzioni.
Orbene, sulla scorta di questa spiacevole vicenda, che perdura da più di un anno, l’Adoc Brindisi intende segnalare un ulteriore elemento di criticità nelle APU (aree pedonali urbane in Piazza Mercato e Piazzale Legno Flacco) che avrebbero dovuto entrare in funzione dal 1 agosto 2018. Tuttavia, a distanza di oltre un mese dall’ufficializzazione del sistema di videosorveglianza, ancora vi è incertezza sull’effettivo funzionamento dei sistemi di rilevamento. Ciò potrebbe comportare l’ennesima ondata di sanzioni illegittime, in quanto i cittadini inconsapevoli continuano a parcheggiare in tali aree. Invitiamo, pertanto, il Comune di Brindisi ad effettuare i dovuti controlli e a comunicare la data effettiva del funzionamento del sistema di videosorveglianza.
IL PRESIDENTE ADOC Giuseppe ZIPPO